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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Ergastolo: pena detentiva perpetua prevista per i delitti piu gravi (omicidio aggravato, strage, alto tradimento), che il condannato sconta per tutta la durata della sua vita salvo benefici di legge.

Significato giuridico

L’ergastolo e disciplinato dall’art. 22 c.p. E pena formalmente perpetua, ma il condannato puo accedere a benefici penitenziari: liberazione condizionale (art. 176 c.p.) dopo aver scontato 26 anni se ha tenuto comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento; permessi premio dopo 10 anni; semiliberta dopo 20 anni. Esiste il cd. ergastolo ostativo per condannati per reati ostativi (mafia, terrorismo, ecc.): la l. 354/1975 art. 4-bis ord. penit. presumeva irrevocabilmente la pericolosita, escludendo i benefici salvo collaborazione con la giustizia. La Corte EDU (Viola contro Italia 2019) e la Corte costituzionale (sent. 253/2019 e 32/2020) hanno mitigato il regime: oggi e ammessa prova contraria della collaborazione impossibile o inesigibile. L’ergastolo non e incompatibile con la funzione rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.) secondo la Corte cost. (sent. 264/1974, e poi anche 168/1994 sui minori).

Esempio pratico

Tizio, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato dal motivo abietto, sconta la pena. Dopo 26 anni, mantenendo buona condotta in carcere e partecipando al trattamento rieducativo, presenta istanza di liberazione condizionale. Il tribunale di sorveglianza valuta i presupposti (sicuro ravvedimento) e puo concedere la misura: Tizio esce dal carcere sotto la sorveglianza dell’autorita per cinque anni, dopo i quali la pena si estingue se ha tenuto buona condotta.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla reclusione (art. 23 c.p.), pena temporanea da 15 giorni a 24 anni. La pena dell’ergastolo non e prevista per i minori al momento del reato (art. 22 c.p. + giurisprudenza). L’ergastolo ostativo e regime piu severo che limita l’accesso ai benefici. La pena di morte e abolita in Italia (art. 27 co. 4 Cost. come modificato dalla l. cost. 1/2007) anche per i reati militari di guerra.

Riferimenti normativi

  • art. 22 c.p. — ergastolo
  • art. 176 c.p. — liberazione condizionale
  • art. 4-bis l. 354/1975 — ergastolo ostativo
  • Corte EDU 13 giugno 2019 Viola c. Italia — ergastolo ostativo
  • Corte cost. 253/2019 e 32/2020 — mitigazione regime ostativo
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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