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Reato: fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole, previsto dalla legge come tale, al cui verificarsi consegue l’applicazione di una pena (criminale o pecuniaria).
Significato giuridico
Il reato e disciplinato dal codice penale (rd 1398/1930) e dalle leggi penali speciali. La nozione tradizionale individua gli elementi strutturali: tipicita (corrispondenza del fatto concreto alla fattispecie astratta prevista dalla legge), antigiuridicita (assenza di cause di giustificazione), colpevolezza (riferibilita psicologica del fatto all’autore: dolo, colpa o preterintenzione). Vige il principio di legalita: nessuno puo essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25 co. 2 Cost., art. 1 c.p.). Il reato si distingue in delitto (puniti con reclusione, multa o entrambi) e contravvenzione (punite con arresto, ammenda o entrambe). Ogni reato presuppone una condotta umana (azione o omissione), un evento (in alcuni casi), un nesso causale tra condotta ed evento, e l’elemento soggettivo.
Esempio pratico
Tizio, in stato di gelosia, sferra un pugno a Caio causandogli lesioni. La condotta (pugno) e tipica (art. 582 c.p. lesioni), antigiuridica (non opera causa di giustificazione), colpevole (dolo: volonta di colpire). Si configura il reato di lesioni personali. Diverso se Tizio fosse stato aggredito da Caio e avesse reagito proporzionatamente: opererebbe la legittima difesa (art. 52 c.p.) e il fatto, pur tipico, non sarebbe antigiuridico.
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’illecito amministrativo (l. 689/1981), punito con sanzione amministrativa e non con pena criminale. Diverge dall’illecito civile (art. 2043 c.c.), che genera obbligo di risarcimento e non sanzione punitiva. La contravvenzione (artt. 39 ss. c.p.) si distingue dal delitto per gravita e tipologia di pena. L’illecito disciplinare opera in ambiti professionali specifici (medici, avvocati, dipendenti pubblici) con sanzioni proprie.
Riferimenti normativi
- art. 25 co. 2 Cost. — principio di legalita
- art. 1 c.p. — reati e pene: disposizione espressa
- art. 39 c.p. — distinzione tra delitti e contravvenzioni
- art. 40 c.p. — rapporto di causalita
- art. 42 c.p. — dolo, colpa, preterintenzione
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