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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Trust: istituto di matrice anglosassone con cui un soggetto (disponente o settlor) trasferisce beni a un trustee, che li detiene e gestisce nell’interesse di uno o piu beneficiari o per uno scopo determinato.

Significato giuridico

Il trust e recepito in Italia tramite la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con l. 364/1989. Sebbene non sia un istituto codificato nel diritto interno, e ampiamente utilizzato grazie alla legge straniera regolatrice (spesso Jersey, Trust Act inglese). Soggetti tipici: disponente (settlor), che trasferisce i beni; trustee, che diviene titolare formale e gestisce; beneficiari, che hanno diritti su frutti, capitali o residuo; eventuale guardian (sorvegliante). I beni in trust sono separati dal patrimonio del trustee e non sono aggredibili dai suoi creditori personali. Si distinguono trust familiare (protezione patrimonio per figli/coniuge), trust di scopo (beneficio determinato), trust autodichiarato (disponente e trustee coincidono), trust dopo di noi (per persone disabili, l. 112/2016). Il regime fiscale e disciplinato dal d.lgs. 346/1990 e dalla giurisprudenza Cass. SU 8082/2020.

Esempio pratico

Tizio, anziano imprenditore, costituisce un trust e trasferisce immobili e partecipazioni societarie a un trustee professionale. Beneficiari sono i tre figli, con previsione di erogazione di rendite mensili e attribuzione del capitale al raggiungimento dei 30 anni di eta. Il trustee gestisce i beni autonomamente, secondo le indicazioni dell’atto istitutivo. I beni sono separati dal patrimonio di Tizio e protetti da eventuali futuri creditori suoi o dei figli.

Differenze con istituti simili

Si distingue dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), che opera solo per i bisogni della famiglia con limitata flessibilita. Diverge dai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., di natura piu limitata (devono perseguire interessi meritevoli, durata massima 90 anni). Si distingue dalla fondazione (artt. 14 ss. c.c.), che ha personalita giuridica propria. Il trust ha maggiore flessibilita ma costi piu elevati (consulenza specialistica, trustee professionale, vigilanza fiscale).

Riferimenti normativi

  • Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985 – sul trust e sul riconoscimento
  • l. 16 ottobre 1989 n. 364 – ratifica Convenzione Aja
  • art. 2645-ter c.c. – trascrizione vincoli di destinazione
  • l. 22 giugno 2016 n. 112 – Dopo di noi (disabili gravi)
  • Cass. SU 24 luglio 2020 n. 8082 – fiscalita del trust
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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