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Comunione legale: regime patrimoniale ordinario della famiglia che attribuisce a entrambi i coniugi la comproprieta dei beni acquistati durante il matrimonio, salvo le esclusioni di legge.
Significato giuridico
La comunione legale e disciplinata dagli artt. 177 ss. c.c. Si applica automaticamente al matrimonio in mancanza di opzione contraria per la separazione dei beni. Comprende: beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, anche separatamente (con eccezioni); frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento; proventi delle attivita separate di ciascun coniuge se non consumati. Sono esclusi (art. 179 c.c.): beni di cui ciascuno era titolare prima del matrimonio, beni acquisiti per donazione o successione (salvo diversa volonta del donante o testatore), beni di uso strettamente personale, beni che servono all’esercizio della professione, beni ottenuti a titolo di risarcimento, pensioni attinenti alla persona. La comunione si scioglie per: morte di uno dei coniugi, dichiarazione di assenza, separazione personale, divorzio, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime, fallimento di uno dei coniugi.
Esempio pratico
Tizio e Caia sposati in comunione legale acquistano un appartamento durante il matrimonio: e di entrambi al 50%, indipendentemente da chi paga. Tizio eredita dal padre una villa: e bene personale (escluso dalla comunione ex art. 179 lett. b). Caia compra un’auto per lavorare come rappresentante: e bene personale di Caia (escluso ex art. 179 lett. d, beni professionali). Lo stipendio di Tizio non consumato al momento dello scioglimento (es. risparmi sul conto) entrera in comunione (art. 177 lett. c).
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla separazione dei beni (art. 162 c.c.), regime alternativo opzionale in cui ciascun coniuge mantiene la titolarita esclusiva dei propri acquisti. Diverge dalla comunione convenzionale (art. 210 c.c.), in cui le parti possono modificare l’ambito di applicazione della comunione legale (es. includere o escludere alcuni beni). Il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) e diverso: costituisce un vincolo di destinazione su beni determinati per fronteggiare i bisogni della famiglia.
Riferimenti normativi
- art. 177 c.c. — oggetto della comunione legale
- art. 179 c.c. — beni esclusi dalla comunione (beni personali)
- art. 191 c.c. — cause di scioglimento
- art. 192 c.c. — restituzioni e rimborsi al momento dello scioglimento
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