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Atto giuridico: comportamento umano volontario al quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano voluti o meno dal soggetto agente.
Significato giuridico
La teoria generale del diritto distingue i fatti giuridici (eventi cui l’ordinamento connette effetti, indipendentemente dalla volonta dell’uomo) dagli atti giuridici (comportamenti umani volontari produttivi di effetti giuridici). All’interno degli atti giuridici si distinguono: gli atti giuridici in senso stretto (operazioni reali come l’occupazione, la trasformazione, il pagamento) e i negozi giuridici (dichiarazioni di volonta volte a produrre effetti specificamente voluti dalle parti). Per gli atti giuridici in senso stretto gli effetti giuridici sono predeterminati dalla legge, indipendentemente dalla volonta del soggetto di produrli: chi paga un debito altrui con animus solvendi acquista il diritto di regresso, anche se non lo sapeva. Gli atti giuridici possono essere unilaterali (promessa, recesso), bilaterali (contratto) o plurilaterali.
Esempio pratico
Caio preleva dal proprio conto corrente bancario una somma di denaro per pagare un fornitore. L’atto di pagamento e un atto giuridico: produce l’effetto estintivo dell’obbligazione (art. 1188 c.c.), indipendentemente dal fatto che Caio conosca le conseguenze giuridiche precise di questo comportamento.
Differenze con istituti simili
L’atto giuridico si distingue dal fatto giuridico: il fatto giuridico e qualsiasi evento (anche naturale, come la morte o il decorso del tempo) produttivo di effetti giuridici, non necessariamente connesso a un comportamento volontario umano. Si distingue dal negozio giuridico: quest’ultimo e una specie di atto giuridico in cui gli effetti sono espressamente voluti dalle parti e modellati sulla loro autonomia privata.
Riferimenti normativi
- art. 1325 c.c. — requisiti del contratto (specie di atto giuridico)
- art. 1188 c.c. — pagamento al creditore (atto giuridico estintivo)
- art. 923 c.c. — occupazione (atto giuridico reale)
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