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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Assegno divorzile: contribuzione periodica disposta dal giudice del divorzio a favore del coniuge richiedente, quando questi non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Significato giuridico

L’assegno divorzile e disciplinato dall’art. 5 co. 6 l. 898/1970. La giurisprudenza recente, con la sentenza delle Sezioni Unite Cass. 11 luglio 2018 n. 18287, ha definito la sua duplice natura: assistenziale (garantire mezzi adeguati al coniuge che ne sia privo) e compensativo-perequativa (riequilibrare la perdita di chances professionali o reddituali subita durante il matrimonio per le scelte di organizzazione familiare). I parametri di valutazione sono: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, durata del matrimonio, eta del richiedente. Il superato criterio del tenore di vita matrimoniale e stato sostituito dalla valutazione concreta dei contributi e delle rinunce. L’assegno e rivisitabile per giustificati motivi sopravvenuti.

Esempio pratico

Caia ha rinunciato alla carriera durante il matrimonio per occuparsi dei figli, mentre Tizio ha proseguito la propria attivita imprenditoriale, accumulando significativo patrimonio. Dopo 20 anni, divorziano. Caia, ora cinquantenne, ha modeste opportunita di reinserimento lavorativo. Il giudice riconosce assegno divorzile di 1.500 euro/mese: 800 per la funzione assistenziale (Caia non ha mezzi adeguati), 700 per la funzione compensativa (Caia ha contribuito al benessere familiare rinunciando alla propria carriera).

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’assegno di mantenimento in separazione (art. 156 c.c.), che ha presupposti diversi (non addebitato + impossibilita di mantenere il tenore di vita) e cessa con il divorzio. Diverge dall’assegno di mantenimento dei figli (art. 337-ter c.c.), che ha funzione diversa (tutela del minore) e dura fino all’indipendenza economica del figlio. L’assegno divorzile non spetta automaticamente: occorre prova dei presupposti.

Riferimenti normativi

  • art. 5 co. 6 l. 898/1970 — disciplina dell’assegno divorzile
  • art. 9 l. 898/1970 — revisione dell’assegno per sopravvenute giustificate ragioni
  • Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287 — natura assistenziale e compensativo-perequativa
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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