Pignoramento: atto iniziale dell’espropriazione forzata con cui il creditore vincola determinati beni del debitore alla soddisfazione del proprio credito, attraverso l’apprensione giudiziaria e l’avvio della procedura di vendita.
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Significato giuridico
Il pignoramento e disciplinato dagli artt. 491 ss. c.p.c. Tre tipologie principali: pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.): l’ufficiale giudiziario apprende beni mobili del debitore presso la sua abitazione o attivita, identificandoli con verbale; pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.): trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del bene oggetto di esecuzione; pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.): atto notificato al terzo che detiene somme o cose del debitore (es. banca, datore di lavoro), che diventa custode delle somme. Effetto principale: vincolo di destinazione sui beni pignorati a favore del procedente; ulteriori creditori possono intervenire (art. 525 c.p.c.). Esistono beni impignorabili (artt. 514-516 c.p.c.): oggetti di culto, beni indispensabili al sostentamento, alimenti, fondi rustici familiari nei limiti, indennita di disoccupazione. Lo stipendio e pignorabile entro un quinto (art. 545 c.p.c.). La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire il bene pignorato con somma equivalente al credito.
Esempio pratico
Tizio creditore ottenuto titolo esecutivo per 30.000 euro nei confronti di Caio. Notifica del precetto + pignoramento presso terzi del conto corrente di Caio in banca. La banca, ricevuta la notifica, blocca l’importo del credito (incluse spese): assegna formalmente al pignoramento le somme. Caio puo: pagare per evitare la vendita (sblocco automatico); chiedere la conversione del pignoramento depositando il credito + accessori; opporre l’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), misura cautelare richiesta prima della sentenza di merito, che congela i beni senza vendita immediata. Diverge dall’ipoteca, garanzia reale costitutiva senza esecuzione immediata. Il blocco amministrativo da parte di amministrazioni pubbliche (es. Agenzia Entrate-Riscossione) e procedura tributaria distinta. La fermo amministrativo di veicoli e misura di garanzia patrimoniale dell’esattore, non pignoramento.
Riferimenti normativi
- art. 491 c.p.c. — espropriazione forzata e pignoramento
- artt. 513 ss. c.p.c. — pignoramento mobiliare
- artt. 543 ss. c.p.c. — pignoramento presso terzi
- artt. 555 ss. c.p.c. — pignoramento immobiliare
- art. 545 c.p.c. — impignorabilita di stipendi