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Appello: mezzo di impugnazione ordinario con cui si chiede al giudice di secondo grado (Corte d’appello o Tribunale in funzione di giudice d’appello) il riesame della sentenza emessa in primo grado.
Significato giuridico
L’appello e disciplinato dagli artt. 339 ss. c.p.c. (civile) e dagli artt. 593 ss. c.p.p. (penale). Termini: 30 giorni dalla notifica della sentenza, o 6 mesi dalla pubblicazione se la sentenza non viene notificata. Motivi: errores in iudicando (errori nell’applicazione del diritto), errores in procedendo (vizi del procedimento), errato apprezzamento delle prove. Si propone con citazione (nuovo atto di citazione contenente i motivi specifici) o con ricorso nei casi previsti (es. processo del lavoro). Effetto: devolutivo (la cognizione del giudice di secondo grado e limitata alle questioni espressamente censurate dall’appellante). La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto modifiche: rafforzato il filtro di inammissibilita per appelli manifestamente infondati (art. 348-bis c.p.c.), nuovo modello di udienza e di trattazione. L’appello sospende l’esecutivita della sentenza solo su istanza dell’appellante e con provvedimento del giudice (art. 283 c.p.c.) in presenza di gravi e fondati motivi.
Esempio pratico
Tizio condannato in primo grado al pagamento di 100.000 euro. Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, Tizio propone appello articolando motivi specifici: errato apprezzamento della prova testimoniale, mancata valutazione di un documento decisivo, erronea applicazione di norme civilistiche. Contestualmente chiede la sospensione dell’esecutivita per il grave pregiudizio. La Corte d’appello, valutati i motivi, conferma o riforma la sentenza con propria pronuncia.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal ricorso per cassazione (artt. 360 ss. c.p.c.), mezzo di impugnazione di legittimita (non di merito), proponibile contro sentenze d’appello e d’unico grado per soli motivi di diritto. Diverge dalla revocazione (art. 395 c.p.c.), mezzo straordinario per errori specifici (dolo, falso, errore di fatto). Si distingue dall’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), atto introduttivo del giudizio di merito dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, non e un’impugnazione tecnica.
Riferimenti normativi
- art. 339 c.p.c. — appellabilita delle sentenze
- art. 342 c.p.c. — forma dell’appello (motivi specifici)
- art. 348-bis c.p.c. — filtro di inammissibilita
- d.lgs. 149/2022 (Cartabia) — riforma dell’appello
- artt. 593 ss. c.p.p. — appello penale
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