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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Adozione: istituto giuridico mediante il quale un minore acquisisce lo stato di figlio degli adottanti, con effetti analoghi a quelli della filiazione naturale e cessazione dei legami giuridici con la famiglia di origine.

Significato giuridico

L’adozione e disciplinata principalmente dalla l. 4 maggio 1983 n. 184, piu volte modificata. Si distinguono: adozione legittimante (artt. 6 ss. l. 184/1983), riservata a minori in stato di abbandono dichiarato dal tribunale per i minorenni, che produce piena assimilazione del minore alla famiglia adottiva e cessazione dei legami con la famiglia di origine; adozione in casi particolari (artt. 44 ss. l. 184/1983), in situazioni speciali (es. minore orfano di entrambi i genitori unito da rapporto stabile con l’adottante, figli del coniuge, minori con disabilita), in cui i rapporti con la famiglia di origine permangono; adozione internazionale, di minore straniero residente all’estero, secondo la Convenzione dell’Aja 1993. Requisiti adottanti: coppia coniugata da almeno tre anni (o da meno con periodi di convivenza valutati), differenza eta non inferiore a 18 e non superiore a 45 anni rispetto al minore (con possibili deroghe).

Esempio pratico

I coniugi Tizio e Caia, dopo aver ottenuto l’idoneita dal tribunale per i minorenni, vengono abbinati a un bambino di 4 anni dichiarato in stato di abbandono. Dopo un periodo di affidamento preadottivo positivo, il tribunale pronuncia sentenza di adozione legittimante. Il bambino diventa figlio di Tizio e Caia a tutti gli effetti, assume il loro cognome, eredita da loro come figlio naturale, perde ogni legame giuridico con la famiglia biologica.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’affidamento familiare (artt. 2 ss. l. 184/1983), misura temporanea per minori in difficolta che non incide sullo stato giuridico. Diverge dalla kafala islamica, istituto di tutela di minori conosciuto in diritti di matrice islamica, non assimilabile pienamente all’adozione italiana. La stepchild adoption (adozione del figlio del partner) e attualmente possibile in casi particolari (art. 44 lett. b l. 184/1983); in coppie dello stesso sesso e ammessa giurisprudenzialmente sotto specifiche condizioni.

Riferimenti normativi

  • l. 4 maggio 1983 n. 184 — Diritto del minore ad una famiglia
  • artt. 6 ss. l. 184/1983 — adozione legittimante
  • art. 44 l. 184/1983 — adozione in casi particolari
  • l. 31 dicembre 1998 n. 476 — adozione internazionale (Convenzione Aja)
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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