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Assegno di mantenimento: somma periodica che un soggetto e obbligato a corrispondere a un altro per assicurarne il sostentamento, in virtu di rapporti familiari o di scelte separative.
Significato giuridico
L’assegno di mantenimento ha diverse declinazioni nell’ordinamento. Mantenimento del coniuge in separazione (art. 156 c.c.): spetta al coniuge non addebitato che non abbia mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita matrimoniale; si distingue dagli alimenti (art. 433 c.c.), che operano in stato di bisogno con misura minima. Mantenimento dei figli (artt. 337-ter, 337-septies c.c.): spetta ai figli minori e ai maggiorenni non economicamente autosufficienti, calcolato in proporzione al reddito di ciascun genitore e alle esigenze dei figli; e dovuto anche se il figlio non vive con il genitore obbligato. La misura tiene conto di: esigenze attuali del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici. L’assegno e generalmente soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
Esempio pratico
Tizio e Caia si separano con due figli minori di 8 e 12 anni affidati condivisamente, prevalentemente collocati presso Caia. Tizio guadagna 3.500 euro mensili netti, Caia 1.500. Il giudice fissa assegno di Tizio per il mantenimento dei figli a 800 euro/mese (400 per ciascuno), oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive). Assegno per Caia: 500 euro/mese, in quanto non in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita matrimoniale.
Differenze con istituti simili
L’assegno di mantenimento al coniuge in separazione cessa con il divorzio e puo essere sostituito dall’assegno divorzile (art. 5 l. 898/1970), che ha presupposti diversi (giurisprudenza Cass. SU 18287/2018). Gli alimenti (art. 433 c.c.) presuppongono stato di bisogno e si limitano allo stretto necessario per vivere. Il mantenimento del figlio maggiorenne (art. 337-septies c.c.) cessa quando il figlio raggiunge autonomia economica, anche prima dei 30 anni se non e diligente nello studio o nel cercare lavoro.
Riferimenti normativi
- art. 156 c.c. — mantenimento coniuge in separazione
- art. 337-ter c.c. — mantenimento figli minori
- art. 337-septies c.c. — mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti
- art. 433 c.c. — obbligo degli alimenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.