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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Sentenza: provvedimento del giudice, pronunciato a conclusione di un giudizio o di una sua fase, che decide la controversia nel merito o pronuncia su questioni processuali con effetto definitivo.

Significato giuridico

La sentenza e disciplinata dagli artt. 132 ss. c.p.c. (civile) e dagli artt. 544 ss. c.p.p. (penale). Tipologie civilistiche: sentenza di condanna (impone una prestazione: pagare, consegnare, fare); sentenza dichiarativa (accerta l’esistenza o inesistenza di un diritto, es. accertamento di proprieta); sentenza costitutiva (crea, modifica, estingue rapporti giuridici, es. divorzio, risoluzione contrattuale); sentenza di mero rito (decide su questioni processuali, es. carenza di giurisdizione). Tipologie processuali: sentenza definitiva (chiude il giudizio), sentenza non definitiva (decide su questioni preliminari), sentenza parziale (su una sola delle domande proposte). Struttura: intestazione, parti, oggetto della controversia, motivazione (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto), dispositivo (decisione concreta). La sentenza e di norma provvisoriamente esecutiva tra le parti dalla pubblicazione (art. 282 c.p.c.). Soggetta a impugnazione nei termini di legge (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposizione di terzo).

Esempio pratico

Tizio cita Caio per il pagamento di 50.000 euro per inadempimento contrattuale. Il giudice, valutate le prove, pronuncia sentenza di condanna di Caio al pagamento. Caio puo: pagare entro 30 giorni dalla notifica (con sospensione esecuzione); proporre appello entro 30 giorni dalla notifica (o 6 mesi dalla pubblicazione) chiedendo la sospensione della esecutivita. Se non impugna, la sentenza passa in giudicato.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’ordinanza, provvedimento di natura ordinatoria o decisoria su questioni incidentali, di forma piu snella. Diverge dal decreto, provvedimento di vario tipo (es. decreto ingiuntivo, decreto camerale), spesso emesso inaudita altera parte. Si distingue dal lodo arbitrale, decisione di un arbitro su controversia deferita per accordo delle parti, soggetto a regime impugnatorio specifico (art. 829 c.p.c.). La decisione del giudice di pace e formalmente sentenza ma con specifiche regole di impugnazione.

Riferimenti normativi

  • art. 132 c.p.c. — contenuto della sentenza
  • art. 281-sexies c.p.c. — sentenza a conclusione di udienza
  • art. 282 c.p.c. — esecutivita provvisoria
  • art. 544 c.p.p. — sentenza penale
  • art. 2909 c.c. — efficacia del giudicato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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