← Torna a Glossario giuridico
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Custodia cautelare in carcere: misura cautelare personale piu afflittiva, che dispone la restrizione dell’indagato o imputato in istituto penitenziario in attesa della definizione del procedimento.

Significato giuridico

La custodia cautelare in carcere e disciplinata dall’art. 285 c.p.p. Disposta dal GIP su richiesta del PM (o dal giudice del dibattimento) in presenza di: gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.: pericolo di inquinamento prove, fuga, reiterazione di reati). Disposta solo per reati gravi: di regola pena edittale superiore a 4 anni di reclusione, salvo eccezioni (es. delitti di violenza domestica, art. 280 c.p.p.). Principio di adeguatezza, proporzionalita, gradualita (art. 275 c.p.p.): si applica solo se le altre misure (interdittive, obblighi) non sono sufficienti. Durata massima predeterminata (art. 303 c.p.p.) variabile per gravita: 3 mesi nelle indagini per reati meno gravi, fino a 6 anni complessivi per reati gravissimi. Esigenze rivalutate periodicamente. Riformata dalla l. 47/2015 (cd. legge Ferranti) per maggiore tutela dei diritti dell’indagato e contrasto al carcere preventivo. La l. 103/2017 (Orlando) ha introdotto ulteriori garanzie.

Esempio pratico

Tizio sospettato di rapina aggravata in concorso. Il PM richiede al GIP custodia cautelare in carcere. Il GIP valuta: gravi indizi (testimoni, intercettazioni, tracce DNA), esigenze cautelari (Tizio ha precedenti specifici, rischio reiterazione). Dispone la custodia cautelare. Tizio entra in carcere in attesa del processo. Puo richiedere riesame entro 10 giorni davanti al Tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.). Durante le indagini la durata massima della custodia per rapina e di 1 anno, rinnovabile in caso di proroga delle indagini.

Differenze con istituti simili

Si distingue dagli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), misura meno afflittiva con restrizione presso la propria abitazione. Diverge dall’obbligo di firma (art. 282 c.p.p.) o divieto di dimora (art. 283 c.p.p.), misure interdittive che non comportano restrizione fisica. Si distingue dalla misura di sicurezza detentiva (es. REMS), applicabile a soggetti pericolosi ma incapaci di intendere e volere. Le misure cautelari reali (sequestro) operano su beni, non sulla persona.

Riferimenti normativi

  • art. 285 c.p.p. — custodia cautelare in carcere
  • art. 273 c.p.p. — gravi indizi di colpevolezza
  • art. 274 c.p.p. — esigenze cautelari
  • art. 275 c.p.p. — adeguatezza, proporzionalita, gradualita
  • art. 303 c.p.p. — durata massima
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.