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La guida

Atto amministrativo: manifestazione di volonta, di conoscenza o di giudizio della pubblica amministrazione, posta in essere nell’esercizio di una funzione pubblica al fine di curare un interesse pubblico.

Significato giuridico

L’atto amministrativo e categoria generale che ricomprende tutti gli atti adottati dalla PA nell’esercizio delle proprie funzioni. Si distinguono: atti normativi (regolamenti); atti generali (es. bandi di concorso); provvedimenti (atti che incidono direttamente su posizioni giuridiche soggettive, es. concessioni, autorizzazioni, espropriazioni); atti endoprocedimentali (preparatori del provvedimento finale: pareri, valutazioni, istruttorie); atti di certificazione (attestazione di fatti, situazioni). Elementi essenziali: autorita competente, forma scritta (di regola), motivazione (art. 3 l. 241/1990, obbligatoria salvo eccezioni), destinatario (per i provvedimenti specifici), oggetto, data, sottoscrizione. La giurisprudenza distingue tra atto perfetto (costituito di tutti gli elementi), efficace (idoneo a produrre gli effetti tipici, di norma dopo notifica o pubblicazione), esecutivo (suscettibile di esecuzione coattiva). Soggetto al regime dell’autotutela amministrativa (annullamento, revoca, convalida).

Esempio pratico

Tizio chiede al Comune il permesso di costruire una casa. Il dirigente competente, valutata la documentazione e l’istruttoria, emette il provvedimento (atto amministrativo): contiene autorita, motivazione (rispetto del PRG, indicazioni progettuali), destinatario (Tizio), oggetto (autorizzazione a costruire), data e sottoscrizione. Se Tizio ritiene il provvedimento illegittimo (es. dinieghi parziali ingiustificati), puo impugnarlo al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’atto privato della PA (es. contratti di compravendita), soggetto al diritto civile. Diverge dal fatto amministrativo (es. demolizione coattiva), che non e atto in senso tecnico. Si distingue dal silenzio amministrativo, comportamento omissivo che la legge attribuisce specifico valore (assenso o rigetto). Il contratto pubblico e atto bilaterale, distinto dall’atto amministrativo unilaterale.

Riferimenti normativi

  • l. 7 agosto 1990 n. 241 – Norme sul procedimento amministrativo
  • art. 3 l. 241/1990 – obbligo di motivazione
  • art. 21-septies l. 241/1990 – nullita del provvedimento
  • artt. 21-octies, 21-nonies l. 241/1990 – annullabilita e autotutela
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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