Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Matrimonio: atto giuridico solenne con cui due persone si uniscono in comunione di vita, dando origine al rapporto coniugale disciplinato dal codice civile con specifici diritti e doveri reciproci.

Significato giuridico

Il matrimonio e disciplinato dagli artt. 79 ss. del codice civile (atto) e dagli artt. 143 ss. c.c. (rapporto). I requisiti soggettivi sono: capacita matrimoniale (maggiore eta, salvo dispense, art. 84 c.c.), liberta di stato (assenza di vincoli matrimoniali precedenti, art. 86 c.c.), assenza di rapporti di parentela o affinita nei gradi vietati (artt. 87-88 c.c.), assenza di impedimenti (es. interdizione per infermita di mente). Le forme di celebrazione ammesse sono il matrimonio civile davanti all’ufficiale di stato civile e il matrimonio concordatario celebrato secondo il rito cattolico con effetti civili. I doveri reciproci dei coniugi (art. 143 c.c.) comprendono fedelta, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione. Il regime patrimoniale legale e la comunione dei beni (art. 159 c.c.), salvo opzione per la separazione (art. 162 c.c.).

Esempio pratico

Tizio e Caia decidono di sposarsi. Compiono le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di residenza (art. 93 c.c.). Celebrato il matrimonio civile, acquisiscono lo status di coniugi: sono tenuti reciprocamente alla fedelta, all’assistenza, alla collaborazione. Se non scelgono diversamente, si applica il regime di comunione dei beni: i beni acquistati durante il matrimonio appartengono ad entrambi al 50% (salvo i beni personali ex art. 179 c.c.).

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla unione civile (l. 76/2016) tra persone dello stesso sesso, che produce effetti analoghi ma non identici. Diverge dalla convivenza di fatto (l. 76/2016), che e situazione fattuale priva del carattere solenne dell’atto matrimoniale, anche se produce alcuni effetti giuridici minori. Il matrimonio concordatario richiede la trascrizione nei registri di stato civile per produrre effetti civili (art. 8 l. 121/1985 Concordato).

Riferimenti normativi

  • art. 29 Cost. – matrimonio fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
  • artt. 79-86 c.c. – promessa di matrimonio e requisiti
  • art. 143 c.c. – diritti e doveri reciproci dei coniugi
  • l. 76/2016 – unioni civili e convivenze di fatto
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.