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La guida

Archiviazione: provvedimento del giudice per le indagini preliminari (GIP) che, su richiesta del pubblico ministero, chiude le indagini senza esercizio dell’azione penale.

Significato giuridico

L’archiviazione e disciplinata dagli artt. 408 ss. c.p.p. Casi tipici: infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.: elementi di prova insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio); autore ignoto (art. 415 c.p.p.: persona offesa identificata ma autore non riconoscibile); estinzione del reato (es. prescrizione, art. 411 c.p.p.); particolare tenuita del fatto (art. 131-bis c.p., art. 411 co. 1-bis c.p.p.); improcedibilita (es. assenza di querela necessaria); non costituisce reato. La procedura: il PM presenta richiesta motivata al GIP; la persona offesa ha diritto di essere notificata e puo proporre opposizione entro 20 giorni (art. 410 c.p.p.). Il GIP decide con decreto, sentite le parti se necessario. L’archiviazione e provvedimento allo stato degli atti: l’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini con autorizzazione del GIP in presenza di nuovi elementi che modifichino il quadro probatorio.

Esempio pratico

Caia denuncia Tizio per minacce ricevute via WhatsApp. Il PM, dopo le indagini, ritiene gli elementi insufficienti per la prosecuzione (anonimato del messaggio, mancata identificazione certa del mittente). Richiede l’archiviazione. Il GIP notifica a Caia la richiesta. Caia puo opporsi entro 20 giorni, indicando elementi di prova non considerati (es. testimone che ha visto Tizio scrivere il messaggio). Se il GIP archivia, le indagini possono essere riaperte solo con nuove prove sopravvenute.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’esercizio dell’azione penale, attivita opposta che apre la fase processuale. Diverge dal proscioglimento (sentenza al termine del processo), atto giurisdizionale formale. Si distingue dalla remissione della querela, atto della persona offesa che estingue la procedibilita per i reati a querela. Il decreto di archiviazione non equivale a sentenza di assoluzione: non e iscritto nel certificato penale e non produce giudicato.

Riferimenti normativi

  • art. 408 c.p.p. – richiesta di archiviazione
  • art. 410 c.p.p. – opposizione della persona offesa
  • art. 411 c.p.p. – altri casi di archiviazione (tenuita)
  • art. 414 c.p.p. – riapertura delle indagini
  • art. 131-bis c.p. – particolare tenuita del fatto
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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