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Autoriciclaggio: delitto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attivita economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi del reato in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Significato giuridico
L’autoriciclaggio e disciplinato dall’art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186 (cd. legge sul rientro dei capitali). Elementi: commissione o concorso in delitto non colposo presupposto, impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi in attivita economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative, idoneita a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita. Pena: reclusione da 2 a 8 anni + multa da 5.000 a 25.000 euro per delitto presupposto punito con pena superiore a 5 anni; reclusione da 1 a 4 anni + multa per delitto presupposto punito con pena fino a 5 anni. Causa di esclusione (art. 648-ter.1 co. 4 c.p.): non integra autoriciclaggio l’utilizzo dei proventi per mero godimento personale (es. acquisto di beni di lusso per uso personale, vacanze). La fattispecie ha superato la tradizionale clausola di riserva del riciclaggio (art. 648-bis: punito solo chi non e autore del presupposto).
Esempio pratico
Tizio, autore di una frode fiscale di 200.000 euro, anziche semplicemente godere del denaro lo investe in un’attivita imprenditoriale di ristorazione, intestando l’attivita a prestanome per mascherare la provenienza dei capitali. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Diverso: Tizio usa i 200.000 euro per comprare orologi di lusso e fare vacanze esotiche: opera l’esimente del mero godimento personale, niente autoriciclaggio (resta solo la frode fiscale).
Differenze con istituti simili
Si distingue dal riciclaggio (art. 648-bis c.p.), che punisce chi non e autore del reato presupposto. Diverge dalla ricettazione (art. 648 c.p.), che richiede l’acquisto/ricezione di cose di provenienza illecita da altri. Il mero godimento personale non e punibile; serve invece impiego in attivita economiche con effetto dissimulatorio. Il reimpiego di capitali (art. 648-ter c.p., oggi recessivo rispetto a autoriciclaggio) ha disciplina parzialmente sovrapposta.
Riferimenti normativi
- art. 648-ter.1 c.p. — autoriciclaggio (l. 186/2014)
- art. 648-bis c.p. — riciclaggio (per confronto)
- art. 648 c.p. — ricettazione (per confronto)
- l. 15 dicembre 2014 n. 186 — voluntary disclosure
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.