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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Fondo patrimoniale: vincolo di destinazione costituito dai coniugi (o da uno solo, o da terzo) su beni immobili, mobili registrati o titoli di credito per fronteggiare i bisogni della famiglia.

Significato giuridico

Il fondo patrimoniale e disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c. Si costituisce con atto pubblico notarile (o con testamento se costituito da terzo). I beni del fondo sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (educazione e istruzione dei figli, alloggio, salute, ecc.). I frutti dei beni sono utilizzati per i bisogni familiari. I beni del fondo sono soggetti a un regime particolare: non possono essere alienati o ipotecati senza l’autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.), e non possono essere aggrediti dai creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), purche il creditore conoscesse o potesse conoscere l’estraneita dello scopo. La giurisprudenza interpreta restrittivamente l’opponibilita ai creditori, esigendo prova rigorosa dell’estraneita del debito ai bisogni della famiglia. Il fondo cessa con lo scioglimento del matrimonio, salvo presenza di figli minori (continua fino al raggiungimento della maggiore eta dell’ultimo figlio).

Esempio pratico

Tizio, imprenditore, e Caia costituiscono fondo patrimoniale sulla casa coniugale di proprieta di Tizio. Se Tizio dovesse contrarre debiti per la propria attivita imprenditoriale (estranea ai bisogni della famiglia), i creditori non potrebbero aggredire la casa, purche dimostrino di conoscere lo scopo estraneo. Se invece Tizio chiede un mutuo per ampliare la casa o per spese sanitarie dei figli, il bene puo essere ipotecato/aggredito (debito per bisogni familiari).

Differenze con istituti simili

Si distingue dal trust, istituto di common law (recepito in Italia con la Convenzione dell’Aja 1985, l. 364/1989), che presenta maggiore flessibilita strutturale ma costi e complessita superiori. Diverge dalla separazione dei beni (art. 162 c.c.), che incide sulla titolarita degli acquisti, mentre il fondo crea un vincolo di destinazione. Si distingue dalla donazione modale (art. 793 c.c.) per la natura del vincolo e dai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per i requisiti di forma e di pubblicita.

Riferimenti normativi

  • art. 167 c.c. — costituzione del fondo patrimoniale
  • art. 169 c.c. — alienazione dei beni del fondo
  • art. 170 c.c. — opponibilita ai creditori
  • art. 171 c.c. — cessazione del fondo
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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