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La guida

Usufrutto: diritto reale di godimento su un bene altrui che attribuisce al titolare la facolta di trarne ogni utilita, salvo l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.

Significato giuridico

L’usufrutto e disciplinato dagli artt. 978 ss. del codice civile. L’usufruttuario ha il diritto di godere del bene (uso, percezione dei frutti naturali e civili, locazione) come se ne fosse proprietario, ma deve restituirlo alla cessazione del diritto. Il nudo proprietario conserva la titolarita del bene, ma non puo goderne fino alla riunione dell’usufrutto con la nuda proprieta. L’usufrutto puo costituirsi per legge (es. usufrutto del genitore sui beni del minore), per contratto, per testamento o per usucapione. Ha durata massima vitalizia per le persone fisiche e trentennale per le persone giuridiche. L’usufruttuario sopporta le spese ordinarie di manutenzione, mentre quelle straordinarie restano a carico del nudo proprietario (art. 1004 e 1005 c.c.).

Esempio pratico

Tizio possiede una villa al mare e nel proprio testamento ne attribuisce la nuda proprieta al figlio Caio, riservandone l’usufrutto vitalizio alla moglie Sempronia. Alla morte di Tizio, Sempronia puo continuare ad abitare la villa, locarla a terzi e percepirne i canoni; Caio diventera pieno proprietario solo quando Sempronia morira. Sempronia paga le piccole riparazioni; un rifacimento del tetto spetta a Caio.

Differenze con istituti simili

L’usufrutto si distingue dal diritto di uso (art. 1021 c.c.), limitato ai bisogni propri e familiari, e dal diritto di abitazione (art. 1022 c.c.), che riguarda solo case di abitazione. Diversamente dalla locazione, l’usufrutto e un diritto reale (opponibile erga omnes) e non un diritto personale di godimento. Si distingue dalla nuda proprieta in quanto attribuisce il godimento del bene, mentre la nuda proprieta resta priva di facolta di godere fino all’estinzione dell’usufrutto.

Riferimenti normativi

  • art. 978 c.c. – definizione di usufrutto
  • art. 979 c.c. – durata massima dell’usufrutto
  • art. 1004 c.c. – riparazioni ordinarie a carico dell’usufruttuario
  • art. 1005 c.c. – riparazioni straordinarie a carico del proprietario
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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