Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 143 CPI — Indennità di espropriazione
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da un collegio di arbitratori.
2. All’inventore o all’autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all’estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all’espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all’indennità di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 143 Cod. Amb. — proprietà delle infrastrutture
- Art. 143 D.Lgs. 209/2005 — Denuncia di sinistro
- Art. 143 D.Lgs. 42/2004 — (Piano paesaggistico)
- Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi
- Articolo 143 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 143 Codice del Consumo: Irrinunciabilità dei diritti