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Bonus colonnine ricarica e GAUDI: casi pratici comma 16 LB 2026

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il comma 16 LB 2026 incide chirurgicamente sull’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 29 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2024, n. 101, in materia di agevolazioni per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La novita non e cosmetica: la legge sposta il riferimento temporale rilevante dall’entrata in esercizio dell’impianto alla data di iscrizione al sistema GAUDI, con effetti pratici sull’accesso al bonus, sulle dichiarazioni dei tecnici e sulla documentazione che il beneficiario deve conservare. Questa guida raccoglie casi pratici e dubbi operativi, senza pretesa di sostituire il parere di un professionista abilitato.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina del bonus per le colonnine di ricarica si muove su piu livelli. La L. 23 luglio 2024, n. 101 di conversione del D.L. 63/2024 ha introdotto il comma 2-quater all’art. 5, agganciando la spettanza di alcune agevolazioni alla data di esercizio dell’infrastruttura. Il comma 16 LB 2026 riscrive quel riferimento: cio che rileva, ai fini dell’agevolazione, e ora la data di iscrizione dell’impianto al sistema GAUDI (Gestione Anagrafica Unica Impianti di Distribuzione), gestito da Terna per il censimento di tutti gli impianti elettrici connessi alla rete italiana.

Restano fermi i decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e i provvedimenti GSE che disciplinano modalita di rendicontazione, massimali e cumulabilita con altri incentivi. Il principio civilistico generale resta quello dell’art. 12 delle preleggi: la legge dispone per il futuro, ma il legislatore ha cura di precisare l’efficacia temporale della nuova regola per evitare disparita tra impianti gia richiesti e impianti ancora da iscrivere.

Cosa cambia: GAUDI vs entrata in esercizio

La differenza tra le due date e tecnica ma decisiva. L’entrata in esercizio e il momento in cui l’impianto, completate le verifiche, comincia effettivamente a immettere o prelevare energia secondo le condizioni contrattuali. La iscrizione GAUDI e invece l’atto amministrativo con cui l’impianto viene censito nell’anagrafica nazionale: si tratta di un passaggio antecedente, che il gestore di rete (o l’installatore certificato per conto del titolare) effettua nei confronti di Terna prima dell’effettiva attivazione commerciale.

Spostare l’agevolazione sulla data GAUDI significa ancorarla a un dato oggettivo, tracciabile e gia presente nei sistemi pubblici, riducendo i contenziosi su quando l’impianto sia realmente entrato in esercizio (data del primo prelievo? data della comunicazione del gestore? data del verbale di collaudo?). Per i beneficiari, vuol dire che il termine per accedere al bonus va calcolato a partire dal codice CENSIMP/CR rilasciato in GAUDI, non dal cambio di stato successivo.

Tempi e effetti retroattivi

Il comma 16 ha effetto dall’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), salvo che i decreti attuativi non prevedano disposizioni transitorie specifiche. La norma non e retroattiva in senso proprio, ma incide sulle istanze in corso che facciano riferimento ad impianti iscritti a GAUDI prima dell’attivazione commerciale: per questi, conta la data di iscrizione e non quella, successiva, dell’effettivo esercizio. Per gli impianti gia entrati in esercizio e oggetto di bonus liquidato prima della novella, restano fermi i provvedimenti definitivi.

Casi pratici

1) Condominio con colonnine installate nel 2024

Un condominio di Milano ha installato nel corso del 2024 due colonnine da 22 kW nelle parti comuni, finanziate parzialmente dal bonus 50%. L’impianto e stato iscritto in GAUDI a settembre 2024, ma l’entrata in esercizio commerciale e avvenuta solo a marzo 2025 per ritardi sul contratto di fornitura. Con la vecchia formulazione, l’amministratore aveva timore di non riuscire a far rientrare la spesa nel termine. Con il comma 16 LB 2026, il riferimento e la data di iscrizione GAUDI: l’agevolazione si calcola dunque su quel momento, indipendentemente dal ritardo del fornitore di energia. L’amministratore conserva nel libro dei verbali la copia dell’attestato GAUDI e la rendicontazione dell’installatore certificato.

2) PMI con impianto fotovoltaico abbinato a ricarica

Una PMI manifatturiera della Brianza ha installato un impianto fotovoltaico da 99 kW abbinato a una stazione di ricarica fast da 50 kW per la flotta aziendale. La pratica GAUDI e stata chiusa a novembre 2025; il primo prelievo commerciale e atteso per il primo trimestre 2026. La PMI puo invocare la nuova regola del comma 16 per ancorare l’agevolazione al codice CENSIMP rilasciato nel 2025, evitando incertezze sull’esatto giorno di entrata in esercizio. L’aspetto delicato e la cumulabilita tra bonus colonnine e altri incentivi sul fotovoltaico: va verificata caso per caso sulla base dei decreti attuativi e delle FAQ GSE.

3) Richiedente bonus 50% persona fisica

Un privato cittadino installa nel garage di casa una wallbox da 7,4 kW. L’installatore certificato chiude la pratica GAUDI il 20 dicembre 2025; l’attivazione del nuovo contratto di fornitura avviene a gennaio 2026. Sotto la nuova regola, ai fini dell’agevolazione fiscale conta la data del 20 dicembre 2025 (iscrizione GAUDI), non l’attivazione successiva. Il beneficiario conserva ricevute, bonifico parlante, attestato GAUDI rilasciato tramite il sistema Terna e la dichiarazione di conformita dell’installatore.

4) Ente locale con stazioni di ricarica pubbliche

Un Comune medio del Centro Italia ha installato cinque stazioni di ricarica pubbliche in piazza e nei parcheggi di scambio, nell’ambito di un finanziamento misto PNRR e fondi propri. La rendicontazione segue le regole del bando di finanziamento, ma il riferimento normativo alla data GAUDI puo semplificare l’allineamento tra rendicontazione tecnica (con codice CENSIMP) e rendicontazione finanziaria. Per gli enti pubblici il consiglio operativo e di richiedere al gestore di rete l’evidenza tempestiva del codice GAUDI per ogni singola stazione, evitando di attendere la fatturazione del primo prelievo.

5) Differenza GAUDI vs allaccio: il caso tipo

Un installatore certificato porta a termine i lavori il 10 ottobre, registra l’impianto in GAUDI il 25 ottobre e l’utente firma il contratto di fornitura dedicata il 15 novembre. L’allaccio (cioe la disponibilita commerciale) avviene il 20 novembre. Con la nuova regola del comma 16, e il 25 ottobre la data rilevante per il bonus. Conservare lo screenshot del portale GAUDI con il codice CENSIMP e la data di iscrizione e oggi una best practice documentale per qualunque tipo di beneficiario.

Cosa cambia per i beneficiari

La nuova regola sposta gli equilibri operativi nella filiera. Per il beneficiario (privato, condominio, impresa, ente) la documentazione da conservare cambia volto: non basta piu la conferma del gestore di rete sull’entrata in esercizio, serve l’attestato GAUDI con il codice CENSIMP/CR e la data di iscrizione. Per l’installatore certificato, diventa cruciale chiudere tempestivamente la pratica GAUDI: ritardi nel censimento non sono piu compensabili con un’attivazione veloce. Per il GSE (e per gli uffici che gestiscono bandi e incentivi), il dato si presta a un controllo automatico, senza dover ricostruire l’effettivo esercizio.

Resta valido il consiglio generico di rivolgersi a un installatore certificato e di evitare intermediari non qualificati: la materia incrocia diritto tributario, regole tecniche CEI e provvedimenti del MASE, e una documentazione carente impedisce di far valere l’agevolazione anche quando l’impianto e perfettamente funzionante.

Norme di riferimento

  • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 16: novella dell’art. 5, comma 2-quater, D.L. 63/2024.
  • D.L. 29 maggio 2024, n. 63, conv. con modificazioni dalla L. 23 luglio 2024, n. 101: agevolazioni per infrastrutture di ricarica.
  • Decreti attuativi MASE e provvedimenti GSE sulla rendicontazione delle agevolazioni e sulla cumulabilita con altri incentivi.
  • Disciplina GAUDI (Terna, anagrafica unica impianti di produzione e distribuzione): codifica CENSIMP e CR per ciascun impianto.

Per il quadro complessivo del pacchetto, si rinvia all’analisi del comma 16 LB 2026 e ai relativi commenti articolo per articolo della L. 199/2025.

FAQ

1. Cos’e il sistema GAUDI e perche ora e il riferimento per il bonus?

GAUDI (Gestione Anagrafica Unica Impianti di Distribuzione) e l’anagrafica nazionale, gestita da Terna, in cui sono censiti tutti gli impianti elettrici connessi alla rete. Con il comma 16 LB 2026, la data di iscrizione GAUDI sostituisce l’entrata in esercizio come riferimento temporale per l’agevolazione di cui all’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024: si tratta di un dato amministrativo oggettivo e tracciabile.

2. Se ho gia ricevuto il bonus prima dell’entrata in vigore della LB 2026, devo restituire qualcosa?

No: la nuova regola si applica alle istanze pendenti e a quelle nuove, non rimette in discussione i provvedimenti definitivi gia adottati. In caso di dubbi su pratiche in corso, conviene chiedere conferma in autotutela all’ente erogatore (GSE o ufficio competente) producendo la documentazione GAUDI.

3. Cosa devo conservare per dimostrare la data rilevante?

L’attestato GAUDI con codice CENSIMP/CR e la data di iscrizione, la dichiarazione di conformita dell’installatore certificato, le fatture e i bonifici parlanti relativi all’investimento, oltre alla documentazione tecnica (schemi unifilari, dichiarazione di rispondenza). Per i condomini, va verbalizzata la delibera di installazione e conservato l’attestato GAUDI nel registro dei verbali.

4. Cosa succede se l’iscrizione GAUDI viene rifiutata o sospesa?

In caso di rifiuto o sospensione, il beneficiario non puo far valere la data del primo invio: serve la chiusura positiva del procedimento. L’installatore certificato deve sanare le anomalie e ottenere il codice CENSIMP definitivo; solo quella data e opponibile ai fini del bonus.

Contenuto a finalita divulgativa: non sostituisce il parere di un professionista abilitato ne di un installatore certificato. Per situazioni specifiche, rivolgersi al GSE, al gestore di rete competente o a un consulente qualificato.