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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Capo dell'impresa: l'imprenditore dirige l'azienda e i collaboratori gli sono gerarchicamente subordinati.
  • Obbligo organizzativo: chi opera in forma societaria o collettiva deve dotarsi di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
  • Rilevazione tempestiva della crisi: l'assetto deve consentire di intercettare per tempo segnali di crisi e perdita di continuità aziendale.
  • Obbligo di attivarsi: in caso di crisi l'imprenditore deve adottare senza indugio gli strumenti previsti dall'ordinamento per il recupero della continuità.
  • Riforma del Codice della Crisi: il comma 2 è stato introdotto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa) con piena operatività dal 2022.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2086 c.c. – Gestione dell’impresa

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale .

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Indice dei contenuti

Struttura e gerarchia nell'impresa

L'art. 2086 c.c. apre la disciplina dell'organizzazione interna dell'impresa fissando il principio cardine: l'imprenditore e' il vertice della struttura gerarchica. Tutti i collaboratori, dipendenti, preposti, ausiliari, operano alle sue dipendenze e rispondono, direttamente o indirettamente, alla sua direzione. La norma non descrive solo un rapporto di autorità, ma pone le fondamenta giuridiche della responsabilità d'impresa: chi comanda risponde.

Il comma 2: la rivoluzione degli assetti adeguati

Il secondo comma, introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), ha trasformato l'art. 2086 da norma meramente gerarchica a presidio di governance preventiva. L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, società di persone, di capitali, cooperative, ha ora un vero e proprio obbligo giuridico di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato. L'adeguatezza va misurata su due parametri: la natura dell'attività esercitata e le dimensioni dell'impresa. Una piccola srl artigiana e una grande società manifatturiera non richiedono gli stessi strumenti, ma entrambe devono avere qualcosa di strutturato.

Funzione di rilevazione precoce della crisi

La finalità esplicita degli assetti e' duplice. In primo luogo devono permettere la rilevazione tempestiva della crisi: non ci si può accorgere dell'insolvenza quando i conti sono già dissestati e i fornitori impagati. Un sistema di controllo di gestione, un budget di cassa, un monitoraggio degli indici di allerta, questi sono strumenti che l'assetto adeguato dovrebbe incorporare. In secondo luogo devono segnalare la perdita della continuità aziendale, concetto mutuato dai principi contabili (IAS 1, OIC 11): la capacità dell'impresa di proseguire l'attività nel prevedibile futuro.

L'obbligo di attivarsi

Rilevata la crisi, scatta il secondo obbligo: l'imprenditore deve attivarsi senza indugio per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento. Il Codice della Crisi offre un ventaglio ampio: dalla composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021) agli accordi di ristrutturazione, dal concordato preventivo in continuità alle misure di allerta. La scelta dello strumento e' rimessa all'imprenditore, ma l'inerzia non e' più tollerata. Chi rimane immobile di fronte a una crisi conclamata espone se stesso e gli amministratori a responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.

Conseguenze pratiche: responsabilità degli amministratori

Immaginiamo Tizio, amministratore unico di una srl nel settore edile. I cantieri rallentano, i pagamenti si allungano, la banca chiede rientri. Se Tizio non ha predisposto alcun sistema di monitoraggio finanziario e non si attiva per tempo, viola l'art. 2086 c.c. I soci o, in caso di fallimento, il curatore possono agire nei suoi confronti per i danni cagionati alla società e ai creditori. La norma non e' più solo un precetto etico: e' un parametro di diligenza su cui il giudice misura la condotta dell'organo gestorio.

Imprese individuali e società di persone

Il comma 2 si applica espressamente alle imprese in forma societaria o collettiva. L'imprenditore individuale resta vincolato solo al comma 1 (gerarchia) e alle norme generali. Tuttavia la giurisprudenza e la dottrina prevalente tendono a estendere in via interpretativa l'obbligo di assetti adeguati anche alle imprese individuali di dimensioni rilevanti, richiamando i principi generali di corretta gestione imprenditoriale. Il confine non e' ancora del tutto nitido, ma la tendenza e' verso una progressiva uniformazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 103/1989

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 2086 c.c. in riferimento all'art. 41 Cost. Il potere di direzione e gerarchia dell'imprenditore non e illimitato ma circondato da una serie di vincoli posti a tutela della dignita del lavoratore (artt. 3, 35 e 37 Cost., Statuto dei lavoratori, contrattazione collettiva). Il giudice conserva il potere di verificare la corretta qualificazione del rapporto sulla base delle mansioni effettivamente svolte.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Domande frequenti

Cosa significa 'assetto organizzativo adeguato' ai sensi dell'art. 2086 c.c.?

È l'insieme di procedure, controlli e strutture, organigrammi, deleghe, sistemi contabili, monitoraggio finanziario, dimensionato sulla natura e sulle dimensioni dell'impresa, tale da consentire all'imprenditore di governare l'azienda e di rilevare per tempo eventuali crisi.

L'obbligo di assetti adeguati vale anche per le società di persone?

Si'. L'art. 2086 comma 2 si riferisce a chi 'operi in forma societaria o collettiva', includendo quindi anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice, non solo le società di capitali.

Cosa rischia l'amministratore che non predispone assetti adeguati?

Può essere chiamato a rispondere dei danni causati alla società e ai creditori per mala gestio. In caso di insolvenza, il curatore fallimentare o il commissario possono esercitare l'azione di responsabilità. La violazione dell'art. 2086 e' ormai un parametro standard nei giudizi di responsabilità degli organi sociali.

Quali strumenti può usare l'imprenditore per superare la crisi?

Il Codice della Crisi d'Impresa prevede diversi istituti: composizione negoziata della crisi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, liquidazione giudiziale. La scelta dipende dall'entita' della crisi e dalle prospettive di risanamento.

L'art. 2086 si applica anche all'imprenditore individuale?

Il comma 1 (gerarchia) si applica a tutti. Il comma 2 (assetti adeguati e obbligo di attivarsi) e' letteralmente rivolto a chi opera in forma societaria o collettiva, ma la giurisprudenza tende a ricavare obblighi analoghi per gli imprenditori individuali di grandi dimensioni dai principi generali di corretta gestione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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