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Art. 5-quinquies D.Lgs. 28/2010 — Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

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Art. 5-quinquies D.Lgs. 28/2010 — Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

2. Ai fini della valutazione di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione. (9) 10