Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 (cc. 15-25) L. 190/2012 – Obblighi di trasparenza e pubblicazione

L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , secondo quanto previsto all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’ articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, nell’ articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e successive modificazioni, e nell’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009 .

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.

19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

In sintesi

  • I commi 15-25 introducono nel sistema italiano gli obblighi sistematici di trasparenza amministrativa, anticipando il successivo D.Lgs. 33/2013.
  • Le PA devono pubblicare nei propri siti web informazioni su organizzazione, attività, costi e provvedimenti.
  • Sono previsti obblighi specifici di pubblicazione per concessioni, sovvenzioni, contratti pubblici e procedimenti.
  • L'accesso civico nasce qui come strumento per chiunque, anche in assenza di interesse legittimo qualificato.
  • Il mancato adempimento espone alla responsabilità dirigenziale e a sanzioni pecuniarie irrogabili dall'ANAC.
Indice dei contenuti

I commi 15-25 dell'art. 1 L. 190/2012 rappresentano la prima organica positivizzazione del principio di trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione. La logica è semplice: pubblicare dati e atti significa esporli al controllo diffuso dei cittadini, dei media, della società civile - un controllo che agisce ex ante sulla discrezionalità amministrativa.

Il concetto di "trasparenza totale"

Il comma 15 introduce un cambio di paradigma: la PA non pubblica più solo ciò che la legge le impone caso per caso, ma è tenuta a un dovere generalizzato di disclosure. Nasce qui l'idea di "Amministrazione Trasparente" come sezione obbligatoria del sito istituzionale, poi sistematizzata dall'art. 1 D.Lgs. 33/13.

Contenuti pubblicabili

I commi 16-22 elencano le categorie di informazioni soggette a obbligo: dati su organizzazione (organigramma, incarichi, curricula), su gestione finanziaria (bilanci, costi del personale, indicatori di performance), su servizi (carta dei servizi, standard, tempi di risposta), su provvedimenti (concessioni, contributi, autorizzazioni). Si tratta di un catalogo esteso che verrà successivamente riorganizzato dal D.Lgs. 33/2013.

Procedimenti e pubblicazione

Il comma 18 prevede la pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi: oggetto, responsabile, termine di conclusione. È un obbligo che dialoga con l'art. 35 D.Lgs. 33/13 e con l'art. 2 L. 241/90 sull'obbligo di conclusione tempestiva del procedimento.

L'accesso civico

Il comma 21 introduce l'accesso civico: il diritto di chiunque di chiedere alla PA documenti, informazioni o dati che dovrebbero essere pubblicati ma non lo sono. È un meccanismo di enforcement: il cittadino "obbliga" la PA a pubblicare quanto omesso. Si differenzia dall'accesso documentale ex art. 22 L. 241/90 (che richiede interesse qualificato) per la sua natura generalizzata.

Sanzioni

Il comma 22 attribuisce all'ANAC il potere di irrogare sanzioni pecuniarie alle amministrazioni inadempienti. Sul piano dirigenziale, il mancato adempimento integra responsabilità per i dirigenti dell'unità organizzativa competente. Vi è anche una responsabilità erariale, attivabile dalla Corte dei Conti, per danno all'immagine.

Casi pratici

Caso 1: Omessa pubblicazione delle consulenze

Il Comune di Tizio non pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente gli incarichi di consulenza affidati nell'anno. Un cittadino, Caio, esercita accesso civico ex comma 21. La PA non risponde entro 30 giorni. Caio rivolge istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e poi al Difensore Civico/TAR. L'ANAC, ricevuta segnalazione, avvia procedimento sanzionatorio.

Caso 2: Dati personali e bilanciamento

Sempronio chiede via accesso civico la pubblicazione dei dati sui congedi per malattia di un dirigente pubblico. La PA rifiuta motivando che l'informazione contiene dati relativi alla salute, vietati ex art. 9 GDPR. Sempronio impugna al TAR, che conferma il diniego: la trasparenza cede di fronte al divieto assoluto di trattamento di categorie particolari di dati.

Domande frequenti

Chi può esercitare l'accesso civico?

L'accesso civico semplice ex art. 1 comma 21 L. 190/2012 - e ora art. 5 D.Lgs. 33/2013 - può essere esercitato da chiunque, senza necessità di motivazione né di dimostrare un interesse qualificato. La richiesta riguarda dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione non assolto dalla PA. L'amministrazione deve provvedere entro 30 giorni.

Quali sanzioni rischia il dirigente inadempiente?

Il dirigente responsabile dell'omessa pubblicazione risponde sotto il profilo dirigenziale (segnalazione all'organo di indirizzo, valutazione negativa, perdita della retribuzione di risultato), sotto il profilo disciplinare e - in casi gravi - sotto il profilo erariale per danno all'immagine dell'amministrazione. La sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC è in capo all'ente, ma con rivalsa sul dirigente.

I dati personali sono sempre pubblicabili?

No. La pubblicazione di dati personali deve bilanciare trasparenza e protezione dei dati ex art. 5 GDPR (principio di minimizzazione) e art. 6 GDPR (base giuridica). Per dati particolarmente sensibili (es. salute, vita sessuale, condanne penali) la pubblicazione è vietata salvo norma di legge speciale. Il Garante Privacy ha emanato Linee guida vincolanti sul punto nel 2014.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-22
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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