Indice
La guida
Nel CCNL Operai Agricoli l’operaio a tempo indeterminato conserva il posto per 180 giorni in caso di malattia; in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica, ma non oltre 12 mesi. Il trattamento non lo integra direttamente il datore: sono le Casse extra legem e gli enti bilaterali territoriali a portare indennità di legge e integrazione almeno all’80% del salario giornaliero contrattuale, anche per gli operai a tempo determinato. Per i florovivaisti è il datore a pagare un 25% in più per un massimo di 90 giorni l’anno.
Malattia e infortunio nel CCNL Operai Agricoli
| Voce | Operai agricoli | Operai florovivaisti |
|---|---|---|
| Conservazione del posto (OTI), malattia | 180 giorni | 180 giorni |
| Conservazione del posto (OTI), infortunio sul lavoro | Fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi | Fino alla guarigione clinica, al massimo 12 mesi |
| Malattia: chi integra l’INPS | Casse extra legem / enti bilaterali territoriali, fino ad almeno l’80% del salario giornaliero contrattuale (OTI e OTD) | Il datore: 25% del salario giornaliero per al massimo 90 giornate l’anno, se la malattia dura oltre 3 giorni |
| Infortunio sul lavoro: integrazione | Almeno l’80% del salario giornaliero; dal 15° giorno di inabilità fino al 100% (OTI) | Dal 4° giorno e fino a 180 giornate, fino al 100% del salario giornaliero (OTI) |
| OTD florovivaisti | – | Integrazione solo dopo 30 giornate continuative nella stessa azienda, dal 31° giorno e per 45 giornate l’anno |
| Fasce di reperibilità per la visita di controllo | 10-12 e 17-19 | |
Trascorsi i periodi di conservazione, se l’infermità continua, ciascuna parte può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR, 13ª, 14ª e ferie maturate. Fonti: artt. 60-62 del testo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (Flai-Cgil), confermati nel CCNL 2022 (art. 61: 180 giorni). Il rinnovo del 28 maggio 2026 ha riscritto gli articoli su malattia e infortunio (sintesi del rinnovo del 28 maggio 2026): il testo coordinato è atteso entro il 31 ottobre 2026.
Comporto OTI: 180 giorni
L’operaio agricolo a tempo indeterminato conserva il posto per 180 giorni in caso di malattia. In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL il posto è conservato fino alla guarigione clinica, e comunque non oltre 12 mesi dall’infortunio.
Superati questi limiti, se l’infermità continua, ciascuna delle parti può risolvere il rapporto con il pagamento di TFR, tredicesima, quattordicesima e ferie maturate. Durante la conservazione del posto l’operaio continua a usare gratuitamente casa, orto e annessi che aveva.
Chi integra l’indennità INPS
Per gli operai agricoli l’integrazione non la paga direttamente il datore: la corrispondono le Casse extra legem e gli enti bilaterali agricoli territoriali, alimentati dai contributi delle aziende. Tra indennità di legge e integrazione devono assicurare almeno l’80% del salario giornaliero contrattuale del profilo, sia agli OTI sia agli OTD.
Per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato è il datore a pagare, oltre all’indennità di legge, il 25% del salario giornaliero per un massimo di 90 giornate l’anno, se la malattia dura più di tre giorni ed è riconosciuta dall’INPS.
Malattia OTD
Anche l’OTD riceve l’indennità INPS e l’integrazione delle Casse extra legem fino all’80% del salario giornaliero contrattuale. Tra i florovivaisti, l’integrazione spetta all’OTD che ha lavorato almeno 30 giornate continuative nella stessa azienda, dal 31° giorno dall’assunzione e per 45 giornate l’anno.
La malattia non proroga il contratto a termine: il rapporto finisce comunque alla scadenza fissata.
Infortunio sul lavoro: INAIL agricolo
L’INAIL agricolo è una gestione speciale dell’INAIL che copre tutti i lavoratori agricoli (OTI + OTD).
Caratteristiche:
- Contribuzione a carico del datore
- Indennità INAIL di legge dal 4° giorno
- Operai agricoli: integrazione delle Casse extra legem fino all’80% del salario giornaliero, fino al 100% dal 15° giorno di inabilità per gli OTI
- Florovivaisti OTI: il datore integra fino al 100% del salario giornaliero dal 4° giorno, per al massimo 180 giornate
- Inabilità permanente: indennità in capitale o rendita
Infortuni più frequenti settore: cadute da scala, ribaltamento trattore (causa principale morti agricoltura, ~100/anno Italia), schiacciamento da macchina raccolta.
Malattie professionali agricole
L’INAIL riconosce specifiche malattie professionali agricole:
- Patologie da fitosanitari: intossicazione pesticidi, dermatiti chimiche, neuropatie
- Pneumopatie: bronchite cronica da polveri vegetali (“polmone del fienarolo”)
- Allergie e dermatiti da prodotti naturali (frutta, polveri di mais)
- Sindrome del tunnel carpale da raccolta ripetitiva
- Lombosciatalgie da sollevamento pesi
- Zoonosi: brucellosi, leptospirosi (allevatori)
Il riconoscimento INAIL della malattia professionale dà diritto a indennità giornaliera, eventuale rendita per inabilità permanente, copertura cure.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il comporto malattia in agricoltura?
La malattia è retribuita al 100% in agricoltura?
Cos'è l'INAIL agricolo?
Cosa è il "polmone del fienarolo"?
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 OTI e OTD, preavviso 6-30 giorni, ferie 26 gg OTI, indennità OTD, maternità, paternità OTI e OTD, tredicesima e quattordicesima provinciale e prova 6-30 giorni per area.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.