Il D.Lgs. 446/1997 è il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 252 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1998.
Come dice il titolo, il decreto non riguarda solo l’IRAP. Il Titolo I (articoli da 1 a 45) istituisce e disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive: presupposto, soggetti passivi, base imponibile e determinazione del valore della produzione netta, periodo d’imposta, dichiarazione e riscossione. Il Titolo II (articoli da 46 a 50) riguarda l’IRPEF e istituisce l’addizionale regionale; il Titolo III (articoli da 51 a 64) riordina i tributi locali; il Titolo IV contiene le disposizioni comuni.
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È l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal Titolo I del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Presupposto, soggetti passivi e base imponibile sono disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4; la determinazione dell’imposta dall’art. 16.
No. Il Titolo II riguarda l’IRPEF e, all’art. 50, istituisce l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; il Titolo III riordina i tributi locali, con norme come la potestà regolamentare di province e comuni (art. 52) e l’imposta provinciale di trascrizione (art. 56).
Negli articoli da 5 a 12 del Titolo I, distinti per tipo di soggetto: società di capitali ed enti commerciali (art. 5), società di persone e imprese individuali (art. 5-bis), banche e altri enti finanziari (art. 6), imprese di assicurazione (art. 7). L’art. 11 contiene le disposizioni comuni.
Al 7 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato l’11 agosto 2026: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, che modifica gli articoli 50, 53 e 56.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 7 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.