← Torna a IRAP - D.Lgs. 446/97
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Primo acconto di imposta

In vigore dal 01/01/1998

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l’imposta è applicabile, l’acconto di cui all’articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 32-35 29 e sottoscritta a norma dell’articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell’anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell’imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell’imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

In sintesi

  • Disciplina il primo acconto IRAP nel periodo di prima applicazione del tributo (1998).
  • L’acconto è pari al 120% dell’imposta figurativa calcolata sul valore della produzione netta dell’anno precedente.
  • Versamento in due rate di pari importo, con apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.
  • I versamenti omessi o insufficienti relativi al primo periodo potevano essere regolarizzati entro il termine successivo al 30 ottobre 1998 con interessi al tasso legale.
Collocazione sistematica e funzione della norma

L’articolo 31 del D.Lgs. 446/1997 è una disposizione transitoria destinata a disciplinare il primo acconto IRAP, quello relativo al periodo di imposta nel quale l’imposta è diventata per la prima volta applicabile ai singoli contribuenti in base agli artt. 36 e 37 del medesimo decreto. L’entrata in vigore dell’IRAP il 1° gennaio 1998 ha posto un problema specifico: come calcolare un acconto per un’imposta che non aveva precedenti storici? Non esisteva una dichiarazione IRAP dell’anno precedente da cui desumere l’imposta storica, il parametro ordinariamente utilizzato dal sistema tributario per quantificare gli acconti (metodo storico ex art. 17 L. 449/1997 per le imposte sui redditi).

Il legislatore ha risolto il problema con il meccanismo dell'"imposta figurativa": si calcola virtualmente l’imposta che sarebbe stata dovuta nel periodo d'imposta precedente se l’IRAP fosse già stata in vigore, applicando le regole degli artt. da 4 a 11 del decreto al valore della produzione netta di quell’anno. Sull’imposta figurativa così determinata si applica una misura di acconto del 120%, versato in due rate di pari importo nei termini ordinari.

La determinazione dell’imposta figurativa

L’imposta figurativa rappresenta un’applicazione retroattiva virtuale delle norme IRAP a un periodo nel quale l’imposta non era ancora in vigore. Il contribuente doveva determinare il valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta precedente (generalmente l’esercizio 1997) applicando le regole degli artt. da 4 a 11, ovvero le stesse regole valide per il primo anno di applicazione.

Questo esercizio di applicazione retroattiva non era sempre agevole, perché la contabilità del 1997 era stata tenuta senza tenere conto delle specificità IRAP (ad esempio, l’indeducibilità degli interessi passivi e del costo del lavoro nella base imponibile, o la diversa classificazione di alcuni componenti di costo). I contribuenti dovevano quindi riclassificare i dati di bilancio 1997 secondo i criteri IRAP, un’operazione che richiedeva l’adozione di convenzioni interpretative in assenza di prassi consolidata.

Il risultato di questo calcolo doveva essere documentato in un apposito prospetto allegato alla prima dichiarazione dei redditi presentata dall’entrata in vigore del decreto. Per i soggetti non obbligati alla dichiarazione dei redditi, era prevista un’apposita dichiarazione da presentare entro giugno dell’anno di entrata in vigore del decreto.

Misura e modalità di versamento dell’acconto

La misura dell’acconto è fissata al 120% dell’imposta figurativa, a differenza del 100% ordinariamente richiesto per gli acconti IRPEF/IRES con metodo storico. L’incremento al 120% risponde all’esigenza di garantire una copertura adeguata per un tributo di nuova istituzione, in un contesto in cui il gettito effettivo del primo anno era difficilmente prevedibile. Versamenti insufficienti avrebbero potuto determinare forti saldi a debito alla scadenza del saldo, con effetti negativi sulla liquidità dei contribuenti.

Il versamento in due rate di pari importo segue la struttura degli acconti delle imposte sui redditi: una prima rata entro il 30 giugno e una seconda rata entro il 30 novembre del primo anno di applicazione. Il modello di pagamento era quello ordinario del versamento unificato F24, con il codice tributo specifico per l’IRAP.

La sanatoria per omessi o insufficienti versamenti (secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 1 introduce una disposizione di clemenza (o sanatoria) per gli omessi o insufficienti versamenti relativi al primo periodo di applicazione dell’IRAP, i cui termini di scadenza erano stati fissati al 30 ottobre 1998. Questi versamenti potevano essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento IRAP successivo al 30 ottobre 1998, applicando esclusivamente gli interessi legali calcolati giorno per giorno, senza l’applicazione delle sanzioni ordinariamente previste per l’omesso versamento.

La ratio di questa sanatoria è evidente: l’IRAP era un tributo completamente nuovo, le istruzioni ministeriali erano state pubblicate con ritardo, la costruzione dell’imposta figurativa era concettualmente complessa e soggetta a interpretazioni incerte. Il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un periodo di adeguamento senza sanzioni per consentire ai contribuenti e ai loro consulenti di comprendere e applicare correttamente le nuove regole.

Questa disposizione ha esaurito il suo effetto pratico già nel corso del 1998-1999 e non ha più rilievo operativo attuale. Mantiene tuttavia interesse storico-interpretativo come esempio di approccio gradualista nell’introduzione di nuovi tributi complessi.

Interazione con l’art. 37 e i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare

L’art. 31 va letto in coordinamento con l’art. 37, che disciplina il regime transitorio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l’anno solare. Per questi soggetti, il primo periodo di applicazione dell’IRAP potrebbe non coincidere con il 1° gennaio 1998, ma con l’inizio del primo esercizio successivo a quella data. Il meccanismo dell’imposta figurativa si applica anche a questi soggetti, calcolando l’imposta figurativa sul periodo d'imposta precedente al primo di applicazione, con le opportune rettifiche previste dall’art. 37, c. 3 per lo scomputo degli acconti già versati per i tributi soppressi.

Rilevanza residua della norma

L’art. 31 è una norma esaurita nei suoi effetti immediati: il primo acconto IRAP è stato versato nel 1998 e la sanatoria si è conclusa nel medesimo anno. Tuttavia, la disposizione conserva una rilevanza interpretativa indiretta nei contenziosi relativi a rettifiche del valore della produzione netta del 1997 (utilizzato per il calcolo dell’imposta figurativa), poiché variazioni di tale valore incidevano sulla base di calcolo dell’acconto. Tali contenziosi sono ormai ampiamente prescritti, ma la norma può ancora rilevare in casi di accertamento con dichiarazione integrativa tardiva o di rimborso di acconti versati in eccesso nel 1998.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020

Ulteriori chiarimenti sul versamento degli acconti IRAP/IRES/IRPEF a seguito delle misure emergenziali. Chiarisce il rapporto fra metodo storico e metodo previsionale, il calcolo del primo acconto figurativo (40% o 50%) e le sanzioni applicabili in caso di insufficiente versamento.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si calcolava l’imposta figurativa per il primo acconto IRAP del 1998?

Si applicavano le regole degli artt. da 4 a 11 del D.Lgs. 446/97 al valore della produzione netta realizzato nel periodo d'imposta precedente (solitamente il 1997), come se l’IRAP fosse già stata vigente. Il risultato era l’imposta figurativa, sulla quale si calcolava l’acconto del 120%.

Perché l’acconto del primo anno era fissato al 120% e non al 100%?

Il 120% era una misura di cautela: trattandosi di un tributo nuovo senza basi storiche certe, il legislatore ha voluto garantire che i versamenti in acconto coprissero adeguatamente il gettito atteso, evitando saldi a debito eccessivi al momento della liquidazione definitiva.

Chi non presentava dichiarazione dei redditi come documentava l’imposta figurativa?

I soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi dovevano presentare un’apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 19, entro il mese di giugno dell’anno di entrata in vigore del decreto. Questa dichiarazione aveva la sola funzione di documentare il calcolo dell’imposta figurativa.

La sanatoria per omessi versamenti IRAP del 1998 comportava sanzioni?

No. La regolarizzazione prevista dal secondo periodo del comma 1 richiedeva solo il pagamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno sulla somma non versata, senza applicazione delle sanzioni ordinarie per omesso versamento. Questo regime agevolato era giustificato dalla complessità e novità del tributo.

L’art. 31 è ancora applicabile oggi?

No, la norma ha esaurito i propri effetti nel 1998-1999. Ha rilevanza solo storica e, in modo residuale, per controversie molto risalenti relative alla determinazione del valore della produzione netta del 1997, usato come base di calcolo dell’imposta figurativa per il primo acconto.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.