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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 33 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – [Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni] (1)

In vigore dal 01/01/1998

[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 32, comma 2, lett. a), DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del medesimo comma 2, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 133, L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall’1.1.2016. Testo precedente: “Art. 33 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni). – 1. Fuori dai casi previsti nell’articolo 32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila [n.d.r. euro 258,23] a lire quattro milioni [n.d.r. euro 2.065,83]. 2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è prescritta l’allegazione alla dichiarazione o l’esibizione all’ufficio.“.

In sintesi

  • Articolo abrogato dal D.Lgs. 158/2015 con effetto dal 1° gennaio 2016, nell’ambito della riforma sanzionatoria tributaria.
  • In origine puniva le irregolarità formali della dichiarazione IRAP non costituenti omissione o infedeltà.
  • La sanzione prevista era da 258,23 a 2.065,83 euro per dichiarazioni non conformi al modello ministeriale.
  • Coordinamento con l’art. 32 (violazioni sostanziali) e con il D.Lgs. 471/97 (regime generale).
  • Dal 2016 le violazioni formali IRAP sono disciplinate dalle norme generali del D.Lgs. 471/97.
Il contesto della norma e la sua abrogazione

L’art. 33 del D.Lgs. 446/1997 disciplinava una categoria specifica di violazioni tributarie nell’ambito dell’IRAP: quelle relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, distinte dalla fattispecie più grave dell’omissione dichiarativa (art. 32) e dal regime sanzionatorio generale. La norma è stata abrogata dall’art. 32 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (come confermato anche dalla L. 208/2015 che ha precisato la data di applicazione).

L’abrogazione si inserisce nella più ampia riforma del sistema sanzionatorio tributario operata dal D.Lgs. 158/2015, che ha riscritto i D.Lgs. 471 e 472/1997, razionalizzando e riducendo il numero di fattispecie sanzionatorie autonome presenti nelle singole leggi d'imposta.

Il contenuto originario: violazioni formali della dichiarazione

Il testo previgente dell’art. 33 sanzionava due tipologie di comportamenti, entrambi relativi alla dichiarazione IRAP e distinti dai casi già contemplati dall’art. 32 (violazioni sostanziali). Il comma 1 colpiva le seguenti fattispecie:

In primo luogo, la dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze. Questo tipo di irregolarità formale riguardava la struttura del documento, non il contenuto sostanziale dei dati: una dichiarazione su un modello non aggiornato, o con la struttura alterata, integrava la violazione. In secondo luogo, la dichiarazione contenente omissioni o indicazioni inesatte o incomplete di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante (per i soggetti diversi dalle persone fisiche). In terzo luogo, la mancata o incompleta indicazione degli elementi prescritti per il compimento dei controlli.

Il comma 2 estendeva la stessa sanzione ai casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti la cui allegazione alla dichiarazione o esibizione all’ufficio fosse prescritta.

La sanzione prevista

Per tutte le fattispecie del comma 1 e del comma 2, la sanzione era unica: da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 4.000.000 (euro 2.065,83). Si tratta di una sanzione pecuniaria in misura fissa (minimo e massimo) e non proporzionale all’imposta, il che riflette la natura formale delle violazioni punite: non si tratta di evasione, ma di irregolarità procedimentali.

In linea con i principi generali del D.Lgs. 472/1997, la sanzione poteva essere ridotta in caso di ravvedimento operoso o definizione agevolata, e si applicavano le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione.

Coordinamento con il D.Lgs. 471/97 prima dell’abrogazione

L’art. 33 D.Lgs. 446/1997 si collocava nel sistema sanzionatorio tributario in posizione di specialità rispetto al D.Lgs. 471/1997 (norme generali sulle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto). Poiché l’IRAP non rientra né nelle imposte sui redditi né nell’IVA, le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 non si applicavano direttamente all’IRAP: era necessaria una norma specifica, che appunto l’art. 33 (insieme agli artt. 32 e 34) forniva.

Il D.Lgs. 472/1997, invece, conteneva le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie (principio di legalità, imputabilità, cause di non punibilità, ravvedimento, cumulo giuridico) e si applicava trasversalmente a tutte le imposte, inclusa l’IRAP.

Effetti dell’abrogazione dal 2016

A partire dal 1° gennaio 2016, con l’abrogazione dell’art. 33, le violazioni formali relative alla dichiarazione IRAP non hanno più una fattispecie sanzionatoria autonoma nel D.Lgs. 446/1997. Il D.Lgs. 158/2015 ha però contestualmente ampliato e razionalizzato il D.Lgs. 471/1997, estendendo implicitamente la sua portata anche all’IRAP per molte tipologie di violazioni. In particolare, le irregolarità formali della dichiarazione (non conformità al modello, omissioni di dati identificativi) rientrano nella categoria delle violazioni non punibili o di minore gravità del nuovo regime sanzionatorio.

La riforma del 2015 ha anche introdotto la distinzione tra violazioni "meramente formali" (che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo e non incidono sulla determinazione del tributo) e violazioni formali con rilevanza sostanziale. Le prime non sono punibili ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis D.Lgs. 472/1997 (introdotto dal D.Lgs. 158/2015), il che rende la norma abrogata ancora meno necessaria nel sistema attuale.

Rilevanza residua

Sebbene abrogato, l’art. 33 conserva rilevanza per i procedimenti sanzionatori relativi a periodi d'imposta anteriori al 2016. In base al principio del favor rei (art. 3 comma 2 D.Lgs. 472/1997), se la norma sopravvenuta è più favorevole al contribuente, essa si applica anche per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento non sia ancora definitivo. Pertanto, per le violazioni formali della dichiarazione IRAP commesse prima del 2016 ma non ancora sanzionate definitivamente, occorrerà applicare il principio del favor rei e valutare se il nuovo regime sia più favorevole.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998

Illustra l'impianto sanzionatorio IRAP: l'art. 33 colpisce le violazioni formali del contenuto e della documentazione della dichiarazione (dati identificativi, elementi rilevanti per la determinazione del tributo o per i controlli) con una sanzione unica entro un range edittale, qualora le irregolarita' siano d'ostacolo all'attivita' di controllo.

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Domande frequenti

L’art. 33 D.Lgs. 446/1997 è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal D.Lgs. 158/2015 (riforma sanzionatoria) con effetto dal 1° gennaio 2016. Le violazioni formali della dichiarazione IRAP sono ora disciplinate dal regime generale del D.Lgs. 471/1997 come riformato.

Cosa sanzionava l’art. 33 nel suo testo previgente?

Sanzionava le irregolarità formali della dichiarazione IRAP: dichiarazione non conforme al modello ministeriale, dati identificativi del contribuente omessi o inesatti, mancata allegazione di documenti prescritti. La sanzione era da 258,23 a 2.065,83 euro.

Qual era la differenza tra art. 32 e art. 33 D.Lgs. 446/1997?

L’art. 32 disciplinava le violazioni sostanziali (omessa dichiarazione, infedele dichiarazione con imposta evasa), mentre l’art. 33 riguardava le irregolarità formali che non incidevano sulla determinazione dell’imposta ma riguardavano la correttezza della compilazione e della documentazione allegata.

Per le sanzioni irrogate prima del 2016 ma non ancora definitive, si applica il regime abrogato o quello nuovo?

Si applica il principio del favor rei: se il nuovo regime sanzionatorio (post D.Lgs. 158/2015) risulta più favorevole al contribuente, si applica retroattivamente anche alle violazioni commesse prima del 2016, purché il procedimento non sia ancora concluso con provvedimento definitivo.

Dopo il 2016, come vengono sanzionate le irregolarità formali della dichiarazione IRAP?

Rientrano nel regime del D.Lgs. 471/1997 riformato dal D.Lgs. 158/2015. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo e non incidono sulla determinazione dell’imposta non sono punibili ai sensi dell’art. 6 comma 5-bis D.Lgs. 472/1997.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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