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Art. 35 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
In vigore dal 01/01/1998
1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 36-38
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La funzione del rinvio sanzionatorio
L’art. 35 del D.Lgs. 446/97 è una norma di rinvio: invece di disciplinare autonomamente le sanzioni per le violazioni contabili commesse in materia IRAP, rimanda alle sanzioni già previste "in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto". Questa tecnica legislativa persegue un duplice obiettivo: evitare la moltiplicazione di norme sanzionatorie parallele e garantire che la risposta sanzionatoria sia omogenea per gli stessi comportamenti, indipendentemente dal tributo violato.
Il risultato pratico è che il contribuente che viola gli obblighi contabili (tenuta dei registri, conservazione dei documenti, corretta imputazione temporale dei componenti) subisce le medesime sanzioni che si applicano in materia di IRES, IRPEF e IVA, senza aggravamenti specifici per l’IRAP.
Gli obblighi contabili rilevanti ai fini IRAP
Prima di esaminare le sanzioni, è utile identificare quali obblighi contabili rilevano specificatamente ai fini IRAP. Poiché la base imponibile IRAP per la generalità dei soggetti (art. 5) deriva direttamente dal conto economico civilistico, gli obblighi contabili IRAP coincidono in larga misura con quelli civilistico-fiscali generali:
Le sanzioni applicabili: rinvio al D.Lgs. 471/1997
Il regime sanzionatorio di riferimento per le violazioni contabili in materia di imposte dirette e IVA è il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (violazioni e sanzioni amministrative tributarie), come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (riforma del sistema sanzionatorio tributario).
Le principali sanzioni rilevanti per il tramite dell’art. 35 sono:
Con la riforma del D.Lgs. 87/2024, il sistema sanzionatorio tributario è stato oggetto di una revisione complessiva: alcune sanzioni sono state ridotte, il meccanismo del cumulo giuridico è stato rivisto e le circostanze attenuanti ed esimenti sono state ampliate. Queste novità si applicano anche alle violazioni contabili IRAP per effetto del rinvio dell’art. 35.
Il cumulo giuridico e la continuazione
Una questione pratica rilevante riguarda l’applicazione del principio del cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/97) alle violazioni contabili contestate contemporaneamente per più periodi d'imposta. Poiché l’art. 35 rinvia al regime sanzionatorio delle imposte dirette e IVA, si applicano anche le regole sulla continuazione: se la medesima violazione contabile ha prodotto effetti su più periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata (anziché la somma di più sanzioni distinte), con un vantaggio per il contribuente che ha commesso una violazione protratta nel tempo piuttosto che violazioni sporadiche e isolate.
Ravvedimento operoso e definizione agevolata
Le sanzioni per violazioni contabili IRAP sono, come tutte le sanzioni tributarie, suscettibili di riduzione mediante ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97). Il contribuente che spontaneamente regolarizza la propria posizione contabile prima dell’avvio di un controllo beneficia di riduzioni significative: da un ottavo a un quinto della sanzione base a seconda della tempestività dell’intervento. Anche le definizioni agevolate periodicamente previste dal legislatore (es. definizione agevolata delle violazioni formali) si applicano alle violazioni contabili IRAP.
Coordinamento con le sanzioni penali tributarie
Per le violazioni contabili più gravi, l’art. 35 non esclude l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari). In particolare, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) possono scattare anche quando la frode documentale riguarda la determinazione della base imponibile IRAP, pur non essendo l’IRAP espressamente menzionata nell’elenco dei tributi "IRPEF/IRES/IVA". La giurisprudenza ha affermato la rilevanza penale delle frodi documentali che incidono anche su tributi diversi da quelli espressamente elencati dal D.Lgs. 74/2000, quando la condotta fraudolenta sia unitaria.
Aspetti procedurali: competenza per l’irrogazione
Le sanzioni per violazioni contabili IRAP sono irrogate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di controllo e accertamento. Non è prevista una competenza specifica delle Regioni per questa tipologia di violazione, anche perché le sanzioni rinviate dall’art. 35 sono sanzioni erariali (di competenza statale) e non regionali. La riscossione avviene tramite le ordinarie procedure di riscossione coattiva, con eventuale iscrizione a ruolo o affidamento all’Agente della riscossione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla regolarizzazione delle dichiarazioni e sul ravvedimento operoso alla luce della Legge di Stabilita' 2015 e del D.Lgs. 158/2015. Sono distinti tre casi di violazioni dichiarative oltre i 90 giorni e chiariti i rapporti tra omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e omessi versamenti, applicabili anche ai fini IRAP per le violazioni contabili dell'art. 35.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sanzioni si applicano se non tengo correttamente la contabilità ai fini IRAP?
Per effetto del rinvio dell’art. 35, si applicano le stesse sanzioni previste in materia di imposte dirette e IVA, disciplinate dal D.Lgs. 471/1997. La mancata tenuta delle scritture comporta una sanzione compresa tra il 120% e il 240% della maggiore imposta accertata.
Posso sanare una violazione contabile IRAP con il ravvedimento operoso?
Sì. Le sanzioni per violazioni contabili IRAP sono riducibili tramite ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/97, con riduzioni da un ottavo a un quinto della sanzione base a seconda della tempestività. Il ravvedimento deve avvenire prima dell’avvio di un controllo formale.
Le violazioni contabili IRAP possono avere rilevanza penale?
Nei casi più gravi sì. Condotte come la distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) o la dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi possono rilevare penalmente anche quando riguardano la base IRAP, qualora la condotta fraudolenta sia unitaria e coinvolga più tributi.
Chi irroga le sanzioni per violazioni contabili IRAP: l’Agenzia delle Entrate o la Regione?
Le sanzioni per violazioni contabili IRAP sono irrogate dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle ordinarie attività di controllo. Non esiste una competenza regionale specifica per questa tipologia di sanzione, che resta di natura statale anche se il tributo ha destinazione regionale.
Se la stessa irregolarità contabile riguarda più anni IRAP, si applica una sanzione per ogni anno?
No. Si applica il principio del cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/97): la violazione continuata nel tempo comporta l’applicazione della sanzione base aumentata di una quota, anziché la somma di più sanzioni distinte. Ciò riduce il carico sanzionatorio rispetto a quello che risulterebbe da violazioni plurime indipendenti.