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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’eliminazione dell’IRAP. L’imposta regionale sulle attività produttive non è un «tributo proprio» delle Regioni ai sensi del nuovo art. 119 della Costituzione, perché istituita e disciplinata dalla legge statale; dunque la delega al Governo per la sua graduale soppressione non viola le competenze regionali.

Di cosa si tratta

Nel 2003 la Regione Toscana ha impugnato in via principale gli artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge n. 80 del 2003 (riforma fiscale), che delegavano il Governo a eliminare gradualmente l’IRAP. La Regione sosteneva che l’IRAP fosse un tributo proprio regionale e che la sua soppressione decisa dallo Stato violasse l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., nella versione riformata nel 2001.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 8 e 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (delega per la riforma del sistema fiscale statale). Parametri costituzionali: artt. 117 e 119 della Costituzione. Rimettente: Regione Toscana in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. L’IRAP è stata istituita con legge statale (d.lgs. n. 446/1997) e le Regioni dispongono solo di limitate competenze attuative: non è quindi un «tributo proprio» ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost. (che riserva tale qualifica ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge). La disciplina sostanziale dell’IRAP rientra nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. La delega per la sua eliminazione non menoma pertanto l’autonomia finanziaria regionale.

Il principio

Il concetto di «tributo proprio» della Regione, ai sensi del nuovo art. 119, secondo comma, della Costituzione, si riferisce esclusivamente ai tributi istituiti dalle Regioni con propria legge. L’IRAP, istituita e disciplinata dalla legge statale, non soddisfa tale requisito e rimane materia di competenza esclusiva dello Stato.

Domande e risposte

Perché la Regione sosteneva che l’IRAP fosse un tributo proprio?

Perché il gettito dell’IRAP spetta interamente alle Regioni. Ma la Corte ha chiarito che la spettanza del gettito non basta: conta chi istituisce e disciplina il tributo, e nel caso dell’IRAP è lo Stato.

Che cosa cambia con il nuovo art. 119 della Costituzione?

Il testo riformato nel 2001 distingue i «tributi propri» (istituiti con legge regionale) dalle «compartecipazioni ai tributi erariali». L’IRAP non rientra né nell’una né nell’altra categoria autonomamente, restando nella sfera statale.

La delega per eliminare l’IRAP è quindi legittima?

Sì, secondo la Corte. Poiché la disciplina sostanziale dell’IRAP è di competenza esclusiva dello Stato, anche la sua eliminazione rientra nella discrezionalità del legislatore statale, purché siano garantiti i livelli essenziali di finanziamento regionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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