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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 10 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma

In vigore dal 01/01/1998

1, lettera e) (1) 1. Per gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali […] (2), la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all’articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni […] (3). 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 10 bis 15 indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. 3. […] (4). 4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata: a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili; b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell’articolo 8; c) […] (5). 5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi. Note: (1) In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli artt. 10 e 11 del DLgs. 446/97. (2) Le parole “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono state soppresse dall’art. 13, comma 60, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (3) Le parole “attribuiti fino al 31 dicembre 1999” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. a), L. 27.12.2002 n. 289, pubblicata in G.U. 31.12.2002 n. 305, S.O. n. 240. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.“. (5) Lettera soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.“.

In sintesi

  • Base imponibile retributiva: retribuzioni dipendenti, redditi assimilati, compensi co.co.co. e lavoro autonomo occasionale.
  • Applicabile agli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 3, c. 1, lett. e).
  • Escluse le remunerazioni dei sacerdoti e le borse di studio esenti IRPEF.
  • In caso di attività miste, la base si determina pro-quota con apposito rapporto ricavi/proventi.
  • Per gli enti di tipo commerciale inclusi nella lett. e), la base segue le regole degli artt. 5, 6, 7 o 8.
Ambito soggettivo: gli enti privati non commerciali ex art. 3, c. 1, lett. e)

L’articolo 10 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce le regole di calcolo della base imponibile IRAP per una categoria di soggetti che non rientrano né nel modello imprenditoriale (artt. 5-7) né in quello professionale (art. 8), bensì nel perimetro degli enti privati non commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lettera e). Si tratta di soggetti, associazioni di volontariato, fondazioni, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, associazioni di categoria prive di scopo di lucro, ordini professionali e altri soggetti analoghi, la cui attività istituzionale non è diretta alla produzione di reddito d'impresa.

La collocazione sistematica nell’art. 10 riflette la scelta del legislatore del 1997 di ancorare l’IRAP non al reddito prodotto ma al "valore della produzione netta", da individuarsi, per questi soggetti, nel costo del lavoro da essi sostenuto. La ratio è coerente con la natura del presupposto dell’imposta: il tributo colpisce il valore aggiunto prodotto nell’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, e per un ente non commerciale tale valore è approssimato dal monte-retribuzioni.

La base imponibile retributiva: composizione analitica

Il comma 1 individua tre categorie di compensi che concorrono alla base imponibile:

1. Retribuzioni spettanti al personale dipendente. La norma richiama le retribuzioni spettanti, non quelle effettivamente pagate: rileva dunque il principio di competenza. Rientrano le retribuzioni lorde (comprensive di contributi previdenziali a carico del datore se non deducibili), indennità contrattuali, mensilità aggiuntive e ogni altro emolumento assimilabile alla retribuzione ai sensi del contratto di lavoro subordinato.

2. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del TUIR (nel testo vigente al 1997, ora art. 50 TUIR post-riordino): borse di studio imponibili, compensi a soci lavoratori di cooperative, compensi agli amministratori di enti non commerciali, indennità ai membri di organi collegiali e simili. La norma effettua un rinvio mobile al TUIR, cosicché le modifiche apportate alla categoria dei redditi assimilati si riflettono automaticamente sulla base IRAP.

3. Compensi per collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ex art. 49, c. 2, lett. a) TUIR (oggi art. 53, c. 2, lett. a) TUIR) e compensi per lavoro autonomo occasionale ex art. 81, c. 1, lett. l) TUIR (oggi art. 67). Per i collaboratori nell’area del dilettantismo sportivo, la nota (1) all’articolo precisa che i compensi individuali inferiori a 85.000 euro non concorrono alla base imponibile di cui agli artt. 10 e 11.

Esclusioni espresse dalla base imponibile

Il legislatore ha previsto due esclusioni esplicite, entrambe giustificate da ragioni di coerenza sistematica o di favore:

a) Remunerazioni dei sacerdoti e assegni ad esse equiparati di cui all’art. 47, c. 1, lett. d) TUIR. La scelta esclusiva riflette il particolare regime concordatario delle remunerazioni del clero, che non vengono qualificate come retribuzione da lavoro dipendente in senso tecnico.

b) Borse di studio o assegni di cui all’art. 47, c. 1, lett. c) TUIR esenti IRPEF. L’esenzione IRPEF si estende al perimetro IRAP: trattandosi di importi che non rappresentano corrispettivo di prestazioni lavorative ma sostegno allo studio o alla ricerca, la loro inclusione nella base IRAP sarebbe sistematicamente incoerente.

Enti con attività miste: la base imponibile biforcata

Il comma 2 affronta il caso, assai frequente nella pratica, degli enti che svolgono sia attività istituzionali non commerciali sia attività commerciali accessorie. In questa ipotesi la base imponibile si scinde in due segmenti distinti.

Per la parte commerciale, la base è determinata secondo le regole dell’art. 5 (imprese), con una peculiare deroga: i costi non specificamente riferibili all’attività commerciale sono computati in misura proporzionale, applicando il rapporto tra i ricavi e proventi commerciali e il totale dei ricavi e proventi dell’ente. Questa soluzione, analoga al pro-rata dell’IVA, evita che i costi promiscui vengano interamente imputati all’attività commerciale o interamente esclusi.

Per la parte istituzionale, la base rimane retributiva ex comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti deve essere ridotto della quota imputabile all’attività commerciale: se tale quota è identificabile in modo specifico, si sottrae l’importo direttamente riferibile; se non lo è, si applica il medesimo rapporto pro-quota del comma 2, primo periodo.

La complessità operativa di questo meccanismo è notevole. Nella pratica, molte associazioni di volontariato o enti culturali che gestiscono bar, librerie o spazi espositivi a pagamento si trovano a dover tenere contabilità separate o almeno a ripartire i costi del personale con metodologie tracciabili e documentabili in sede di verifica fiscale.

Gli "altri soggetti" della lett. e): la diversificazione per forma giuridica

Il comma 4 si occupa di soggetti che, pur rientrando nell’art. 3, c. 1, lett. e), hanno forma giuridica o attività che li rendono assimilabili ai soggetti commerciali o professionali. La norma opera quindi una distinzione interna alla lett. e):

  • Lett. a): le società ed enti commerciali applicano le regole degli artt. 5, 6 e 7 nella misura in cui risultano loro applicabili (base da conto economico).
  • Lett. b): le società ed associazioni esercenti arti e professioni applicano l’art. 8 (base da differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti).

La lettera c), soppressa dal D.Lgs. 506/1999, riguardava gli enti non commerciali in senso stretto, ora ricondotti direttamente al regime dei commi 1 e 2.

Aliquota e rilevanza pratica

L’aliquota ordinaria applicabile agli enti non commerciali non svolti da imprese è quella di cui all’art. 16, comma 2, storicamente fissata all'8,5%, superiore all’aliquota ordinaria del 3,9% applicata alle imprese. Questa scelta riflette la logica del sistema: l’ente non commerciale non può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile (che è già costituita dal monte-retribuzioni), e l’aliquota più elevata compensa l’impossibilità di applicare deduzioni analoghe a quelle dell’art. 11.

Nella pratica professionale, l’art. 10 rileva soprattutto per le fondazioni bancarie, gli enti del Terzo settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che non abbiano optato per il regime fiscale speciale, le associazioni sportive dilettantistiche con personale dipendente e le ONLUS di maggiori dimensioni. Per questi soggetti, la corretta quantificazione della base retributiva rappresenta uno dei momenti più delicati della dichiarazione IRAP (modello IRAP, quadro IK).

Coordinamento con la disciplina del Terzo settore

L’entrata a regime del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) non ha formalmente modificato il testo dell’art. 10, ma ha introdotto regimi fiscali opzionali per specifiche categorie di ETS che possono alterare l’assoggettamento IRAP. In particolare, gli enti che adottano la contabilità separata e rispettano i requisiti del D.Lgs. 117/2017 possono beneficiare di esclusioni o agevolazioni che incidono indirettamente sulla determinazione della base imponibile. Il professionista che assiste un ente non commerciale deve quindi verificare preliminarmente se l’ente ha optato o può optare per un regime speciale, prima di applicare meccanicamente le regole dell’art. 10.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Agenzia Entrate n. 61/E del 19 novembre 2007

Illustra la disciplina delle deduzioni dalla base imponibile IRAP e la riduzione del cuneo fiscale, con specifico riferimento agli enti non commerciali e alle modalità di applicazione del metodo retributivo.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009

Fornisce chiarimenti sulle deduzioni IRAP e sul coordinamento con le novità della L. 244/2007, con riflessi anche sulla determinazione del valore della produzione netta per gli enti che svolgono attività mista.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Istruzioni IRAP 2026 - Modello e istruzioni AP (Amministrazioni Pubbliche)

Le istruzioni ufficiali al modello IRAP-AP dettagliano la determinazione del valore della produzione netta per le pubbliche amministrazioni e gli enti non commerciali secondo il metodo retributivo e quello commerciale per le attività miste.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Un’associazione di volontariato con soli volontari non retribuiti deve pagare l’IRAP?

No. Se l’ente non eroga retribuzioni a dipendenti, non corrisponde compensi assimilati e non ha collaboratori coordinati, la base imponibile ex art. 10, c. 1 è pari a zero e l’IRAP non è dovuta. L’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP dipende dal superamento di specifiche soglie fissate dalle istruzioni ministeriali.

Come si calcola la base IRAP se l’ente svolge sia attività istituzionale sia attività commerciale accessoria?

Si applica il comma 2: la base commerciale segue le regole dell’art. 5 con ripartizione pro-quota dei costi promiscui; la base istituzionale è retributiva ex comma 1, ridotta della quota di emolumenti imputabile all’attività commerciale (specificamente o tramite il medesimo rapporto ricavi/proventi).

I compensi pagati ai collaboratori sportivi dilettantistici rientrano nella base IRAP ex art. 10?

Solo parzialmente. La nota (1) all’articolo precisa che i singoli compensi per co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro non concorrono alla base imponibile degli artt. 10 e 11. I compensi che superano tale soglia individuale concorrono per l’intero ammontare.

Le borse di studio erogate da una fondazione universitaria sono incluse nella base IRAP?

No, se le borse di studio rientrano nella categoria esente IRPEF di cui all’art. 47, c. 1, lett. c) TUIR. Il comma 1 dell’art. 10 le esclude espressamente dalla base imponibile, a prescindere dall’importo erogato.

Quale aliquota IRAP si applica agli enti non commerciali di cui all’art. 10?

L’aliquota storica ordinaria è quella dell’art. 16, comma 2, pari all'8,5%, più elevata rispetto all’aliquota del 3,9% applicata alle imprese. Le regioni possono modificarla nei limiti consentiti dalla legge, ma non possono scendere al di sotto del minimo fissato dalla normativa statale.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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