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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 227/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, d.lgs. 446/1997 (IRAP), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari. Il confronto tra società di persone e lavoratori dipendenti non regge: le due categorie non sono omogenee ai fini dell’art. 3 Cost.

Di cosa si tratta

Una società di persone che operava con il solo lavoro dei soci, senza dipendenti e senza rilevante apporto di capitali, contestava di essere assoggettata all’IRAP al pari di imprese strutturate, mentre i lavoratori dipendenti e i pensionati ne erano esclusi. Chiedeva che tale disparità fosse dichiarata incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 446/1997 (Istituzione dell’IRAP). Parametro: art. 3 Cost. (principio di eguaglianza). Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Cagliari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata: i lavoratori dipendenti e i pensionati ne sono esclusi proprio perché per definizione non svolgono attività autonomamente organizzate. Il confronto con le società di persone non è pertinente poiché le due categorie non sono omogenee, e l’assenza di omogeneità esclude che si possa configurare una violazione del principio di eguaglianza.

Il principio

Il termine di paragone (tertium comparationis) necessario per invocare il principio di eguaglianza deve essere costituito da categorie omogenee. Lavoratori dipendenti/pensionati e società di persone non lo sono rispetto al presupposto dell’IRAP, perciò la disparità di trattamento tributario è costituzionalmente legittima.

Domande e risposte

Tutte le società di persone devono pagare l’IRAP?

Secondo la normativa del 1997 e questa pronuncia, sì: l’attività di una società è in astratto riconducibile al presupposto dell’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, anche se i soci lavorano senza dipendenti. La questione è stata però oggetto di numerose pronunce successive.

Perché lavoratori dipendenti e pensionati non pagano l’IRAP?

Perché la legge li esclude espressamente dal novero dei soggetti passivi: non esercitano un’attività autonomamente organizzata, che è il presupposto impositivo dell’IRAP.

Cosa significa «manifesta infondatezza»?

A differenza dell’inammissibilità, la manifesta infondatezza implica un esame nel merito: la Corte afferma che la norma non viola la Costituzione in modo talmente evidente da non richiedere una trattazione in udienza pubblica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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