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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 226/2005, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della l. 689/1981, sollevata dal Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza rende la questione irricevibile.

Di cosa si tratta

Il ricorrente in un procedimento civile aveva sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non consente di consegnare scritti difensivi all’ufficio postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della violazione. Il giudice di pace aveva trasmesso la questione alla Corte costituzionale senza tuttavia motivare adeguatamente perché la norma fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Parametro: artt. 3 e 24 Cost. (principio di eguaglianza e diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non indica in modo sufficiente perché la norma impugnata sia rilevante per la definizione del giudizio principale. L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza, e la Corte ha accolto tale eccezione.

Il principio

Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare sia la non manifesta infondatezza sia la rilevanza della questione: l’omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito del dubbio di costituzionalità.

Domande e risposte

Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la questione non supera un requisito procedurale fondamentale (nella specie: la motivazione sulla rilevanza) e viene perciò dichiarata irricevibile senza esaminarne il merito.

Perché la motivazione sulla rilevanza è essenziale?

La Corte costituzionale può pronunciarsi solo su questioni che incidano concretamente sulla definizione del giudizio a quo. Se il giudice non spiega questo nesso, la questione non può essere esaminata.

La norma sull’art. 18 l. 689/1981 è quindi costituzionale?

La Corte non si è pronunciata nel merito: l’inammissibilità non equivale a giudizio di conformità o difformità alla Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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