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Con ordinanza n. 226/2005, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della l. 689/1981, sollevata dal Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Il difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza rende la questione irricevibile.
Di cosa si tratta
Il ricorrente in un procedimento civile aveva sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge n. 689/1981, nella parte in cui non consente di consegnare scritti difensivi all’ufficio postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della violazione. Il giudice di pace aveva trasmesso la questione alla Corte costituzionale senza tuttavia motivare adeguatamente perché la norma fosse rilevante ai fini della decisione del caso concreto.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Parametro: artt. 3 e 24 Cost. (principio di eguaglianza e diritto di difesa). Rimettente: Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione non indica in modo sufficiente perché la norma impugnata sia rilevante per la definizione del giudizio principale. L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito il difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza, e la Corte ha accolto tale eccezione.
Il principio
Il giudice rimettente ha l’obbligo di motivare sia la non manifesta infondatezza sia la rilevanza della questione: l’omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile, indipendentemente dal merito del dubbio di costituzionalità.
Domande e risposte
Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che la questione non supera un requisito procedurale fondamentale (nella specie: la motivazione sulla rilevanza) e viene perciò dichiarata irricevibile senza esaminarne il merito.
Perché la motivazione sulla rilevanza è essenziale?
La Corte costituzionale può pronunciarsi solo su questioni che incidano concretamente sulla definizione del giudizio a quo. Se il giudice non spiega questo nesso, la questione non può essere esaminata.
La norma sull’art. 18 l. 689/1981 è quindi costituzionale?
La Corte non si è pronunciata nel merito: l’inammissibilità non equivale a giudizio di conformità o difformità alla Costituzione.
Norme collegate
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