La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR 600/1973: la presunzione legale che equipara i prelevamenti bancari non giustificati a ricavi d’impresa è compatibile con i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Di cosa si tratta

In un accertamento fiscale su un imprenditore, l’Agenzia delle Entrate aveva considerato come ricavi imponibili i prelevamenti bancari non giustificati, applicando la presunzione legale prevista dall’art. 32 DPR 600/1973. La Commissione tributaria regionale di Torino dubitava della legittimità della doppia presunzione (prelevamenti = acquisti, acquisti = ricavi).

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione sull’art. 32, comma 1, numero 2), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui stabilisce che i prelevamenti non giustificati annotati sui conti bancari siano posti come ricavi se il contribuente non indica il soggetto beneficiario.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La presunzione legale è un valido strumento di accertamento: in presenza di un’attività imprenditoriale, chi effettua prelevamenti bancari non documentati deve poter indicare a chi li ha pagati; se non lo fa, è ragionevole presumere che abbiano finanziato acquisti per l’impresa i cui ricavi sono stati occultati. Inoltre l’assunto del rimettente sull’indeducibilità dei costi è smentito dalla giurisprudenza di legittimità, che ammette la detrazione anche nell’accertamento bancario.

Il principio

Le presunzioni legali tributarie sono compatibili con la Costituzione purché non siano arbitrarie e lascino al contribuente la possibilità di fornire prova contraria. La norma sui prelevamenti bancari consente questa prova contraria (indicare il soggetto beneficiario).

Domande e risposte

Cosa sono i “prelevamenti bancari non giustificati” nell’accertamento fiscale?

Sono prelievi dal conto corrente del contribuente che non risultano dalle scritture contabili e per i quali non viene indicato il destinatario. Il fisco li considera indizio di acquisti “in nero” da cui derivano ricavi non dichiarati.

Come può il contribuente difendersi da questa presunzione?

Indicando all’Agenzia delle Entrate il soggetto beneficiario dei prelevamenti. Se fornisce la prova contraria (cioè spiega a chi ha pagato e perché), la presunzione cade e i prelevamenti non vengono considerati ricavi occulti.

Questa norma si applica anche ai lavoratori dipendenti o solo agli imprenditori?

All’epoca della sentenza (2005) la norma riguardava solo i contribuenti con reddito d’impresa o di lavoro autonomo. La Corte ha successivamente dichiarato incostituzionale l’estensione ai lavoratori autonomi (sentenza n. 228/2014).

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.