Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 29, comma 1, lettera c), del T.U. immigrazione: le condizioni previste per il ricongiungimento familiare con i genitori (assenza di altri figli nel paese d’origine o età superiore a 65 anni con figli impossibilitati a mantenerli) non violano i diritti costituzionali della famiglia.
Di cosa si tratta
Un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia chiedeva il visto per il ricongiungimento con i genitori, ma il Consolato glielo negava perché i genitori avevano altri figli in Marocco. Il Tribunale di Prato sollevava la questione sostenendo che le condizioni limitative violassero il diritto alla vita familiare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU), questione sull’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla legge Bossi-Fini (l. 189/2002).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il diritto al ricongiungimento familiare non è assoluto e il legislatore ha discrezionalità nel bilanciarlo con altri interessi (controllo dei flussi migratori, sostenibilità del sistema). Le condizioni previste (altri figli in grado di provvedere al sostentamento dei genitori) sono ragionevoli e non sproporzionate. La Costituzione non impone un diritto incondizionato dei genitori stranieri a ricollegarsi ai figli.
Il principio
Il diritto alla vita familiare degli stranieri non è equiparabile a quello dei cittadini: il legislatore può porre condizioni ragionevoli per il ricongiungimento, purché non rendano il diritto meramente illusorio.
Domande e risposte
A quali condizioni uno straniero può chiedere il ricongiungimento con i genitori?
In base alla norma vigente all’epoca, poteva richiedere il ricongiungimento dei genitori a carico solo se questi non avevano altri figli nel paese d’origine, oppure dei genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli erano impossibilitati a mantenerli per gravi motivi di salute.
Perché la presenza di “altri figli nel paese” è considerata una condizione ragionevole?
Perché l’ordinamento presume che i genitori abbiano già una rete di supporto familiare nel paese d’origine. Se esistono altri figli in grado di provvedere, il bisogno di ricongiungimento con il figlio in Italia è meno pressante e il legislatore può non riconoscere il diritto.
Il diritto all’unità familiare degli stranieri è garantito dalla Costituzione?
Sì, ma non in modo assoluto. La Corte riconosce che anche gli stranieri hanno diritto alla vita familiare (artt. 2 e 29 Cost., art. 8 CEDU), ma il legislatore può regolarne l’esercizio con condizioni ragionevoli, purché non ne svuoti il contenuto essenziale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo, parametro della questione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 29 della Costituzione — Diritti della famiglia, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.