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La Corte dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Marcello Dell’Utri, rese in un’intervista durante un procedimento di autorizzazione all’arresto: le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari — anche extramoenia — sono protette dall’art. 68 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel 1999 il deputato Marcello Dell’Utri rilasciò un’intervista al quotidiano “Il Messaggero” attaccando i magistrati di Palermo che avevano richiesto la sua custodia cautelare. I magistrati lo querelarono per diffamazione. La Camera votò l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GIP di Roma, dovendo decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, sollevava conflitto sostenendo che l’insindacabilità fosse stata erroneamente affermata.
La questione di attribuzione
Il GIP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo che la Corte dichiarasse che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Dell’Utri in un’intervista relativa a un procedimento di autorizzazione all’arresto.
La decisione della Corte
La Corte rigetta il conflitto e dichiara che spetta alla Camera affermare l’insindacabilità. Le dichiarazioni dell’on. Dell’Utri riguardavano la richiesta di autorizzazione all’arresto, procedimento parlamentare che costituisce esercizio di funzioni parlamentari. Il collegamento funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio del mandato era quindi sufficientemente stretto da giustificare la protezione dell’art. 68, comma 1, Cost.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. tutela le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, anche se manifestate al di fuori delle aule del Parlamento, purché vi sia un nesso funzionale diretto con l’attività parlamentare.
Domande e risposte
Cosa protegge l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa tutela copre anche le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento (extramoenia) purché collegate funzionalmente al mandato parlamentare.
Come si valuta il “collegamento funzionale” tra dichiarazioni e mandato?
La Corte verifica se le dichiarazioni siano la divulgazione esterna di un’attività tipicamente parlamentare (es. dichiarazione di voto, difesa in merito a un procedimento parlamentare che lo riguarda). Non basta che il parlamentare parli di questioni pubbliche: le opinioni devono riflettersi direttamente su un atto parlamentare.
Il GIP può continuare il processo penale dopo la delibera di insindacabilità?
No. La delibera della Camera vincola il giudice penale: se la Corte conferma la spettanza alla Camera, il GIP deve arrestarsi e non può procedere penalmente per le dichiarazioni coperte dalla protezione costituzionale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare, norma centrale della controversia
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.