Il D.Lgs. 346/1990 è il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1990. Il testo unico, all’art. 63, stabilisce di entrare in vigore il 1° gennaio 1991 e di applicarsi alle successioni aperte e alle donazioni fatte da quella data.
È diviso in quattro Titoli. Il Titolo I contiene le disposizioni generali, tra cui oggetto e territorialità dell’imposta e la disciplina di trust e vincoli di destinazione (art. 4-bis). Il Titolo II applica l’imposta alle successioni: aliquote e franchigie (art. 7), base imponibile, riduzioni e detrazioni, dichiarazione della successione, liquidazione e accertamento, riscossione e sanzioni. Il Titolo III riguarda le donazioni, il Titolo IV le disposizioni transitorie e finali.
Qui sotto trovi l’indice completo con la partizione ufficiale di Normattiva. Ogni numero con il link porta alla scheda dell’articolo su Legge in Chiaro, con la norma spiegata in parole semplici, esempi e domande frequenti; gli articoli abrogati restano nell’elenco e sono segnalati.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 64 articoli su 66 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Capo IDETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Capo IIBASE IMPONIBILE
Sezione IATTIVO EREDITARIO
Sezione IIVALORE DEI BENI E DEI DIRITTI
Sezione IIIPASSIVITÀ DEDUCIBILI
Capo IIIRIDUZIONI E DETRAZIONI
Capo IVLIQUIDAZIONE e Accertamento dell'imposta
Capo VRISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Capo VINORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
Capo VIIDISPOSIZIONI VARIE
Capo VIIISANZIONI
È il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni. Il testo unico è entrato in vigore il 1° gennaio 1991 (art. 63).
Le fissa l’art. 7, comma 1, nel testo vigente: 4% per coniuge e parenti in linea retta sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro; 6% per fratelli e sorelle sul valore eccedente 100.000 euro; 6% per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini indicati dalla norma; 8% per gli altri soggetti. Per le persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 l’imposta si applica sulla parte che supera 1.500.000 euro (comma 2).
L’art. 31, comma 1, stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Il comma 2 indica i casi in cui il termine decorre da una data diversa, ad esempio per i rappresentanti legali degli eredi o per gli esecutori testamentari.
Al 7 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto quello pubblicato l’11 agosto 2026: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che modifica l’art. 4-bis, comma 3, e l’art. 34, comma 1.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 7 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.