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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 60 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rinvio

In vigore dal 01/01/1991

1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56, 56-bis e 57 (1), per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell’art. 34 commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Note: (1) Le parole “56, 56-bis e 57” sono state sostituite alle precedenti “56 e 57” dall’art. 1, comma 1, lett. ddd), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali

In sintesi

  • L’art. 60 e una clausola di rinvio sistematico: per quanto non disciplinato dal TU successioni, alle donazioni si applicano le norme del TU imposta di registro (DPR 131/1986).
  • Il rinvio copre modalita e termini di liquidazione, rettifica del valore, riscossione, rimborsi, divieti e obblighi a carico di terzi, sanzioni.
  • Il D.Lgs. 139/2024 ha aggiunto al rinvio anche la liquidazione ex art. 56-bis (liberalita indirette), prima limitato agli artt. 56 e 57.
  • Restano espressamente salve le deroghe del Titolo III e le disposizioni dell’art. 34, commi 4 e 8 sulla rettifica di valore.
  • Per effetto del rinvio si applica alle donazioni anche l’art. 20 DPR 131/1986, con i conseguenti limiti alla riqualificazione (Cass. 17991/2025).

L’art. 60 chiude il Titolo III del D.Lgs. 346/1990 con una clausola di rinvio sistematico: tutto cio che non e specificamente disciplinato dal TU successioni e donazioni in materia di donazioni si applica «per relationem» richiamando il Testo unico dell’imposta di registro (DPR 131/1986). Si tratta di una tecnica di economia normativa frequente nei testi unici fiscali e funzionale al fatto che l’imposta di donazione condivide con quella di registro la natura di tributo d'atto, riscosso in occasione della formalita di registrazione e parametrato al valore degli effetti giuridici.

L’ambito del rinvio

L’articolo elenca puntualmente le materie rinviate: (i) modalita e termini di liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta determinata a norma degli artt. 56 (aliquote), 56-bis (liberalita indirette) e 57 (coacervo donativo); (ii) rettifica del valore di beni e diritti; (iii) applicazione dell’imposta in caso di omessa richiesta di registrazione; (iv) riscossione e rimborso; (v) divieti e obblighi a carico di terzi (notai, pubblici ufficiali, intermediari); (vi) sanzioni amministrative. In tutti questi profili si applica il DPR 131/1986 «in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell’art. 34 commi 4 e 8» del TU successioni: la clausola riserva al regime speciale la prevalenza sulle norme generali del registro.

Le novita del D.Lgs. 139/2024

La modifica intervenuta nel 2024 e formalmente marginale ma sistematicamente rilevante: il rinvio originario operava solo per la liquidazione delle imposte degli artt. 56 e 57; il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha aggiunto il richiamo all’art. 56-bis sulle liberalita indirette. La modifica completa il quadro normativo dopo che la giurisprudenza e la prassi avevano riconosciuto piena rilevanza tributaria delle donazioni indirette (Cass. 9780/2022, Cass. 27665/2020) e a seguito della riscrittura sostanziale dell’art. 56-bis operata dallo stesso D.Lgs. 139/2024. Il legislatore ha cosi assicurato che la liquidazione delle liberalita indirette segua un percorso normativo coerente con gli altri istituti del TU.

Le disposizioni del TU registro applicabili

I principali rinvii operativi sono: artt. 51-52 DPR 131/1986 per la rettifica del valore venale dei beni immobili e aziende; art. 53 per la rettifica dei diritti reali e crediti; art. 76 per i termini di decadenza dell’accertamento; art. 77 per il rimborso (3 anni dal versamento); art. 65-69 per gli obblighi a carico di notai e altri pubblici ufficiali; artt. 71-72 per sanzioni e omissioni. Restano ovviamente esclusi dal rinvio gli aspetti gia disciplinati dal TU successioni: aliquote e franchigie, soggetti passivi, definizione di liberalita indirette, agevolazioni speciali (art. 25 e 56, comma 4-ter), procedimento di accertamento delle liberalita indirette (art. 56-bis).

L’art. 20 DPR 131/1986 e i limiti alla riqualificazione

Una delle ricadute piu importanti del rinvio dell’art. 60 e l’estensione alle donazioni della regola dell’art. 20 DPR 131/1986, novellato dalla L. 205/2017 e dalla L. 145/2018: l’imposta si applica «in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici, dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati». Cass., Sez. Trib., 17991/2025 ha ribadito che, attraverso il combinato disposto degli artt. 55 e 60 D.Lgs. 346/1990, lo stesso principio vale per le donazioni: l’Ufficio non puo riqualificare il singolo atto donativo per ricostruire un’operazione economica complessiva valorizzando elementi esterni o atti collegati. Resta ferma la possibilita di contestare l’abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, con le garanzie procedurali rafforzate previste dallo statuto del contribuente.

L’art. 34, commi 4 e 8: la deroga espressa

La clausola di rinvio dell’art. 60 fa salvi i commi 4 e 8 dell’art. 34 del TU successioni, che disciplinano la rettifica di valore degli immobili nelle successioni in modo speciale: in particolare, il comma 4 limita la rettifica al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, e il comma 8 prevede l’irrettificabilita del valore catastale automatico per immobili di cui si dichiari il valore tabellare. Tali disposizioni si applicano anche alle donazioni per espressa richiamo, in deroga al regime generale del DPR 131/1986. Errore frequente: ritenere che la rettifica del valore degli immobili nelle donazioni segua tout court le regole del registro, ignorando la prevalenza dell’art. 34.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16.04.2025

Illustra le novita introdotte dal D.Lgs. 139/2024 alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, incluso l’aggiornamento del rinvio dell’art. 60 alle liberalita indirette (art. 56-bis) e l’autoliquidazione dell’imposta di successione e donazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa significa il rinvio dell’art. 60 al TU imposta di registro?

Significa che per tutto cio che non e specificamente disciplinato dal Titolo III del TU successioni (artt. 55-59-bis) in materia di donazioni si applicano le norme del DPR 131/1986: modalita di liquidazione, rettifica del valore, riscossione, rimborsi, sanzioni, obblighi dei notai e dei pubblici ufficiali.

Cosa e stato modificato dal D.Lgs. 139/2024?

E stato esteso il rinvio anche alla liquidazione dell’imposta determinata ex art. 56-bis (liberalita indirette), prima limitato agli artt. 56 e 57. In vigore dal 1° gennaio 2025, allinea il rinvio alla nuova disciplina sostanziale delle liberalita indirette.

L’art. 20 DPR 131/1986 sulla riqualificazione vale anche per le donazioni?

Si, per effetto del rinvio degli artt. 55 e 60 del TU successioni. La Cassazione (Sez. Trib. 17991/2025) ha ribadito che l’imposta di donazione si applica in base agli effetti giuridici dell’atto registrato, senza poter valorizzare elementi extratestuali o atti collegati, salvo abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000.

Le regole sulla rettifica di valore degli immobili sono quelle del registro?

No, in deroga al rinvio generale dell’art. 60 si applicano le regole speciali dell’art. 34, commi 4 e 8, del TU successioni: la rettifica e limitata al valore venale alla data dell’atto e l’amministrazione non puo rettificare se e stato dichiarato il valore catastale automatico.

Qual e il termine per chiedere il rimborso dell’imposta di donazione versata in eccesso?

Per effetto del rinvio dell’art. 60 si applica l’art. 77 DPR 131/1986: il rimborso deve essere richiesto entro 3 anni dal pagamento, a pena di decadenza. La circolare AE n. 29/E del 19 ottobre 2023 ha applicato lo stesso termine per il rimborso delle imposte di successione versate in eccesso per effetto del previgente coacervo successorio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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