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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Disposizioni varie

In vigore dal 01/01/1991

1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari. 2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di enti di cui all’art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva. 3. Se nell’atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all’art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell’art. 45. 4. Il rimborso dell’imposta pagata spetta anche nei casi di cui all’art. 42, comma 1, lettere b), d) e g). 5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.

In sintesi

  • Gli oneri della donazione che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente si considerano donazioni a favore di quei beneficiari: trattamento fiscale autonomo basato sul rapporto donante-terzo beneficiario.
  • Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni del TU imposta di registro (D.P.R. 131/1986): condizione sospensiva differisce l’imposta, condizione risolutiva non incide sul prelievo immediato.
  • Le donazioni a favore di nascituri (concepiti o non concepiti) e quelle a favore di enti di cui all’art. 31, comma 2, lett. g) e h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva: l’imposta scatta solo al verificarsi della condizione.
  • Se nell’atto è prevista la sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c. (a favore di figli premorti rappresentati da loro discendenti), si applicano le regole dell’art. 45 (sostituzioni successorie).
  • Il rimborso dell’imposta pagata spetta anche nelle ipotesi di restituzione del bene (art. 42, commi 1, lett. b, d, g): risoluzione, annullamento, revocazione.
  • Le disposizioni del Titolo III si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione: liberalità indirette, atti gratuiti atipici, costituzione di vincoli di destinazione.

L’art. 58 del D.Lgs. 346/1990 chiude il Titolo III sulle donazioni con una serie di disposizioni eterogenee ma operativamente importanti. Nonostante la rubrica neutra «Disposizioni varie», l’articolo affronta cinque tematiche distinte: (1) il trattamento fiscale degli oneri donativi a favore di terzi; (2) le donazioni sottoposte a condizione; (3) le donazioni a favore di nascituri ed enti in formazione; (4) la sostituzione fedecommissaria nelle donazioni; (5) il rimborso dell’imposta in caso di restituzione del bene. Il comma 5 estende infine la disciplina, in quanto compatibile, a tutti gli «atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione».

L’articolo è rimasto sostanzialmente inalterato dalla riforma D.Lgs. 139/2024, salvi alcuni interventi di coordinamento sulle norme richiamate. La sua importanza pratica è elevata: in molti studi notarili e fiscali la sequenza «oneri, condizione, restituzione, liberalità atipiche» rappresenta la check-list operativa per evitare patologie tributarie nella redazione di atti gratuiti complessi.

Gli oneri donativi a favore di terzi (comma 1)

La donazione modale è quella gravata da un onere, cioè da una prestazione che il donatario deve eseguire (art. 793 c.c.). Se l’onere consiste in una prestazione a favore di soggetti terzi determinati individualmente, l’art. 58, comma 1, dispone una qualificazione fiscale autonoma: la quota di donazione corrispondente all’onere si considera una distinta donazione dal donante al terzo beneficiario, da tassare secondo il rapporto di parentela fra donante e beneficiario dell’onere.

Esempio: Tizio dona alla figlia Tizia un immobile di €800.000 con l’onere di versare €100.000 alla cugina Mevia entro 5 anni. Trattamento fiscale: (a) donazione Tizio → Tizia di €700.000 (al netto dell’onere): aliquota 4%, franchigia €1.000.000, imposta zero; (b) donazione Tizio → Mevia di €100.000: aliquota 6% (parente in linea collaterale entro il 4° grado), no franchigia, imposta €6.000.

La regola è speculare per le donazioni: serve a evitare che, sotto le mentite spoglie di una donazione tra parenti vicini, si trasferisca ricchezza a parenti remoti o estranei beneficiando indirettamente di franchigie più generose. La «qualificazione» tributaria autonoma dell’onere è infatti una norma anti-elusione.

Se l’onere è a favore di un soggetto non determinato individualmente (es. «utilizzo per finalità benefiche»), il regime cambia: l’onere riduce la base imponibile della donazione principale, senza generare un’autonoma donazione tassabile.

Donazioni sottoposte a condizione (comma 2)

La donazione può essere sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva (artt. 1353 ss. c.c.). L’art. 58, comma 2, rinvia per il regime fiscale alle disposizioni del TU imposta di registro: in particolare all’art. 27 D.P.R. 131/1986. La regola generale: la condizione sospensiva differisce l’efficacia dell’atto e quindi anche la tassazione dell’imposta proporzionale: si paga inizialmente solo l’imposta in misura fissa e si registra l’atto; al verificarsi della condizione si applica l’imposta proporzionale. La condizione risolutiva, invece, non incide sull’efficacia immediata dell’atto: si tassa subito come donazione pura; se la condizione si avvera, scatta il rimborso ex art. 42.

Le donazioni a favore di nascituri (concepiti o non ancora concepiti) e a favore degli enti di cui all’art. 31, comma 2, lett. g) e h) (enti che non hanno acquistato la personalità giuridica ma sono in via di costituzione, atti a favore di enti riconosciuti da pubblica autorità), si considerano sempre sottoposte a condizione sospensiva, anche se l’atto non lo prevede espressamente. La fictio legis differisce la tassazione al momento in cui il nascituro venga alla vita o l’ente acquisti soggettività giuridica.

La sostituzione fedecommissaria nelle donazioni (comma 3)

Se nell’atto di donazione è prevista la sostituzione ex art. 692 c.c. (sostituzione fedecommissaria: il donante destina il bene a un primo donatario con l’obbligo di trasmetterlo, alla sua morte, a determinati discendenti), si applicano le regole dell’art. 45 D.Lgs. 346/1990 (sostituzioni successorie). Il significato fiscale: l’imposta si applica al primo donatario in base al suo rapporto con il donante; alla devoluzione successiva al sostituito si applica un’autonoma tassazione in base al rapporto fra il sostituito e il donante (non fra il sostituito e il primo donatario).

L’istituto è di applicazione rara dopo la riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975) che ha ammesso le sostituzioni fedecommissarie solo nei casi limitati di interdizione o incapacità del primo istituito (art. 692 c.c. riformato). Resta tuttavia rilevante in alcuni piani di pianificazione patrimoniale familiare con incapacità legale.

Il rimborso dell’imposta (comma 4)

Il comma 4 rinvia all’art. 42, comma 1, lettere b), d), g), per le ipotesi di rimborso dell’imposta pagata. Si tratta dei casi in cui la donazione viene caducata con effetto retroattivo: lett. b) annullamento o risoluzione del contratto; lett. d) revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli (artt. 800 ss. c.c.); lett. g) dichiarazione di nullità della donazione. In questi casi l’imposta versata può essere chiesta a rimborso entro 3 anni dal verificarsi dell’evento (art. 42, comma 2). Il rimborso è dovuto perché viene meno il presupposto impositivo (l’arricchimento patrimoniale del donatario).

Estensione alle liberalità tra vivi diverse dalla donazione (comma 5)

Il comma 5 estende l’intero Titolo III, «in quanto compatibili», agli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione. Si tratta di una clausola di chiusura sistematica che copre: (a) liberalità indirette (art. 56-bis); (b) atti gratuiti atipici (es. transazioni con causa di munificenza, dichiarazioni di rinuncia con effetti dispositivi gratuiti); (c) vincoli di destinazione (art. 4-bis introdotto nel 2024); (d) patti di famiglia (art. 768-bis c.c., con regime specifico dei conferimenti); (e) negozi traslativi gratuiti per causa di morte non testamentari (rari).

L’avverbio «in quanto compatibili» introduce un giudizio caso per caso: alcune regole del Titolo III si applicano sempre (es. aliquote e franchigie dell’art. 56), altre solo se l’atto presenta determinate caratteristiche (es. l’obbligo di indicare le donazioni anteriori ex art. 57, comma 2, si applica solo se l’atto è formato e presentato a registrazione in termine fisso).

Esempi pratici

Caso 1, Onere a terzi. Caio dona al figlio Caietto un immobile di €1.200.000 con onere di versare €200.000 al cugino Sempronio. Trattamento: (a) donazione Caio → Caietto di €1.000.000 al netto: 4%, franchigia €1.000.000, imposta zero; (b) donazione Caio → Sempronio di €200.000: 6% (cugino, 4° grado), no franchigia, imposta €12.000.

Caso 2, Donazione a nascituro. Mevia, in vita, dona a un nipote che la nuora deve ancora concepire €500.000 con destinazione fiduciaria al padre Filano (genitore del futuro nipote). L’atto è sospensivamente condizionato per legge (art. 58, comma 2): registrazione con imposta in misura fissa; alla nascita, applicazione dell’aliquota propria del rapporto Mevia → nipote (4%, parente in linea retta), franchigia €1.000.000.

Caso 3, Revocazione per ingratitudine. Tizio dona alla figlia Tizia €500.000 nel 2022, pagando imposta zero per franchigia. Nel 2026 Tizio ottiene la revocazione della donazione per ingratitudine (art. 801 c.c.). Tizia restituisce i €500.000. In sé non c'era stata imposta da rimborsare; ma se Tizio avesse pagato imposta (es. donazione sopra franchigia), il comma 4 dell’art. 58 lo abilita a chiedere il rimborso ex art. 42, lett. d).

Errori frequenti

Patologie ricorrenti: (i) tassare l’onere a terzi come donazione tra donante e donatario principale, dimenticando la qualificazione autonoma del comma 1; (ii) pagare l’imposta proporzionale subito anche per donazioni sospensivamente condizionate, anziché in misura fissa fino al verificarsi della condizione; (iii) non considerare la presunzione di condizione sospensiva per donazioni a nascituri (paga subito chi non deve); (iv) trascurare il diritto al rimborso ex art. 58, comma 4 + art. 42, dopo eventi revocativi: il termine di 3 anni dall’evento è breve; (v) applicare al patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) la disciplina ordinaria della donazione invece di quella autonoma del patto di famiglia (Risoluzione AE 12/E/2025 chiarisce il regime applicabile).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16.04.2025

Illustra le novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, anche con riferimento alle disposizioni varie del Titolo III (art. 58). Documento di sistema per la lettura aggiornata del Testo Unico post-riforma 2024-2025.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare n. 3/E del 22.01.2008

Circolare di sistema sull’imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta dal DL 262/2006. Affronta in chiave operativa la qualificazione fiscale degli oneri donativi a favore di terzi (par. 4.5), il regime delle donazioni condizionate, l’applicazione delle aliquote e franchigie e l’estensione della disciplina alle liberalità tra vivi diverse dalla donazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risoluzione n. 12/E del 14.02.2025

Risposta dell’Agenzia delle Entrate in tema di patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) e relativi profili impositivi ai fini dell’imposta di donazione, in coordinamento con il D.Lgs. 139/2024. La risoluzione fornisce coordinate utili anche per l’applicazione dell’art. 58, comma 5, agli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione tipica.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si tassa l’onere di una donazione modale?

Dipende dal beneficiario. Se l’onere consiste in una prestazione a favore di un soggetto terzo determinato individualmente, la quota corrispondente si considera una distinta donazione dal donante al terzo (art. 58, comma 1), da tassare secondo il rapporto di parentela tra donante e beneficiario dell’onere. Se invece l’onere è generico (es. uso per finalità benefiche), riduce la base imponibile della donazione principale ma non genera un’autonoma tassazione.

Quando si paga l’imposta su una donazione sospensivamente condizionata?

Al momento del verificarsi della condizione, non al momento dell’atto. Si applica l’art. 27 del D.P.R. 131/1986 richiamato dall’art. 58, comma 2: alla stipula si paga solo l’imposta in misura fissa; al verificarsi della condizione si applica l’imposta proporzionale calcolata sui valori e sulle aliquote vigenti in quel momento. Per la condizione risolutiva, invece, si paga subito l’imposta proporzionale; se la condizione si avvera, scatta il rimborso ex art. 42.

Si può donare a un nascituro non ancora concepito?

Sì, civilisticamente è ammesso (art. 784 c.c.). Fiscalmente, la donazione si considera sospensivamente condizionata per legge (art. 58, comma 2, ultimo periodo): alla stipula si paga solo l’imposta in misura fissa; al verificarsi della condizione (nascita del nascituro o costituzione dell’ente beneficiario), si applica l’imposta proporzionale secondo le aliquote vigenti, in base al rapporto di parentela tra donante e nascituro.

Posso chiedere il rimborso dell’imposta se la donazione viene revocata?

Sì. L’art. 58, comma 4, richiama l’art. 42, comma 1, lettere b), d), g): rimborso spettante in caso di annullamento, risoluzione, revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli (artt. 800 ss. c.c.), dichiarazione di nullità. Il rimborso va richiesto entro 3 anni dall’evento giuridico che caduca la donazione (art. 42, comma 2 D.Lgs. 346/1990).

Le liberalità indirette sono tassate come donazioni?

Sì, ai sensi dell’art. 58, comma 5, le disposizioni del Titolo III si applicano «in quanto compatibili» a tutti gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione, comprese le liberalità indirette (art. 56-bis). Tuttavia per le liberalità indirette opera un regime accertativo specifico: l’imposta può essere applicata solo se l’esistenza dell’atto risulta da dichiarazioni rese dall’interessato in procedimenti di accertamento o dalla registrazione spontanea dell’atto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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