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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

In vigore dal 01/01/1991

1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l). Note: (1) Articolo inserito dall’art. 57, comma 2, DLgs. 15.12.1997 n. 446, pubblicato in G.U. 23.12.1997.

In sintesi

  • L’art. 59-bis dispone l’esenzione integrale dall’imposta sulle donazioni per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA).
  • Il richiamo e ai veicoli di cui all’art. 12, comma 1, lett. l): autoveicoli, motoveicoli e rimorchi soggetti a iscrizione PRA.
  • L’esenzione opera anche se i veicoli sono donati insieme ad altri beni ex art. 59, comma 3.
  • Norma inserita dall’art. 57, comma 2, D.Lgs. 446/1997 per assorbire la previgente misura fissa del soppresso comma 2 dell’art. 59.
  • Restano dovuti i tributi propri del trasferimento (IPT, imposta di bollo, emolumenti PRA) a carico del donatario.

L’art. 59-bis del D.Lgs. 346/1990 dispone una esenzione tributaria piena per le donazioni di veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico. Si tratta di una norma chirurgica, di sole due righe, ma con un impatto pratico costante: chiunque doni un’autovettura, una moto o un autocarro a un familiare o a un terzo non paga imposta di donazione, indipendentemente dal valore del mezzo e dal grado di parentela. La regola e diretta deroga al regime ordinario degli artt. 55 e seguenti, e si differenzia anche dalla misura fissa dell’art. 59: qui non si tratta di pagare 200 euro a titolo simbolico, ma di non scontare alcun prelievo di donazione.

Genesi e ratio della norma

L’articolo e stato inserito dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (lo stesso che ha istituito l’IRAP), contestualmente all’abrogazione del comma 2 dell’art. 59 che prevedeva per le donazioni di veicoli la sola «misura fissa» dell’art. 7 della tariffa parte prima del DPR 131/1986. La sostituzione ha valore sistematico: il legislatore ha riconosciuto che il trasferimento di un veicolo gia sconta una pluralita di tributi propri (IPT, emolumenti, bolli) e che imporre anche una misura fissa di donazione duplicherebbe ingiustificatamente il carico. La scelta e coerente con la disciplina parallela dell’imposta di registro, dove i trasferimenti di veicoli sono fuori dall’imposta proporzionale di registro proprio perche assorbiti dall’IPT.

Ambito oggettivo

Il rinvio dell’art. 59-bis e all’art. 12, comma 1, lett. l): si tratta dei veicoli soggetti per legge a iscrizione al PRA gestito dall’ACI ai sensi del RDL 436/1927 e del D.Lgs. 285/1992. Rientrano dunque: autovetture, autoveicoli industriali, motocicli, motocarri, ciclomotori a quattro ruote, autobus, rimorchi e semirimorchi. Restano fuori i ciclomotori a due ruote (storicamente esclusi dal PRA, soggetti al solo «Registro nazionale ciclomotori» della Motorizzazione) e le imbarcazioni iscritte al Registro nautico, che seguono regole proprie. Per le aeromobili l’iscrizione e al RAN, anch'esso esterno al PRA.

L’estensione al cumulo dell’art. 59, comma 3

La norma precisa che l’esenzione opera «anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3», ovvero quando il veicolo e oggetto di donazione cumulativa con altri beni o diritti nello stesso atto. La regola di neutralita e la stessa: il valore del veicolo non concorre alla determinazione dell’imposta sui beni residui e non erode la franchigia ex art. 57. La precisazione e importante perche evita che l’Ufficio includa il veicolo nella base imponibile della donazione cumulativa per il solo fatto di essere stato menzionato in atto.

Esempio pratico: Tizio dona auto e somma di denaro

Tizio, padre, dona alla figlia Caia in un unico atto notarile un’autovettura del valore di 30.000 euro e una somma di denaro di 950.000 euro. Senza l’art. 59-bis: imponibile complessivo 980.000 euro, sotto franchigia di un milione, nessuna imposta proporzionale ma franchigia quasi esaurita. Con l’art. 59-bis: l’auto e fuori dalla base; resta solo la donazione di denaro per 950.000 euro, sotto franchigia, e la franchigia residua per future operazioni e di 50.000 euro contro i 20.000 dell’ipotesi alternativa. La differenza pratica si manifesta nel medio-lungo periodo, soprattutto quando si pianifica una sequenza di donazioni o si attende l’apertura della successione.

Cosa resta comunque dovuto

L’esenzione dell’art. 59-bis riguarda solo l’imposta di donazione. Per il passaggio di proprieta del veicolo al PRA il donatario deve comunque versare: l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) ex art. 56 D.Lgs. 446/1997 (variabile per provincia e tipo di veicolo, calcolata su KW o portata), l’emolumento ACI per la trascrizione, l’imposta di bollo per l’atto di vendita (oggi sostituibile con l’autenticazione di firma in Agenzia di pratiche auto) e i diritti di motorizzazione per l’aggiornamento della carta di circolazione. Si tratta di tributi e oneri estranei al sistema dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma di cui il donatario deve tenere conto nel costo complessivo dell’operazione.

Domande frequenti

Si paga l’imposta di donazione per il trasferimento gratuito di un’auto?

No. L’art. 59-bis del D.Lgs. 346/1990 prevede l’esenzione integrale dall’imposta sulle donazioni per i veicoli iscritti al PRA (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi), a prescindere dal valore del mezzo e dal grado di parentela tra donante e donatario.

L’esenzione vale anche se l’auto e donata insieme ad altri beni?

Si. La norma richiama espressamente l’ipotesi del comma 3 dell’art. 59: il valore del veicolo non concorre alla determinazione dell’imposta sui beni residui e non erode la franchigia ai sensi dell’art. 57.

Quali tributi restano dovuti per il passaggio di proprieta del veicolo donato?

Restano dovuti l’IPT (imposta provinciale di trascrizione) ex art. 56 D.Lgs. 446/1997, l’emolumento ACI, l’imposta di bollo per l’atto di vendita e i diritti di motorizzazione. Sono oneri propri del trasferimento veicolo, distinti dall’imposta di donazione.

L’esenzione dell’art. 59-bis copre anche imbarcazioni e aeromobili?

No. L’esenzione opera solo per i veicoli iscritti al PRA ex art. 12 lett. l). Imbarcazioni e aeromobili sono iscritti a registri diversi (Registro nautico, RAN) e seguono regole tributarie proprie.

Perche e stata introdotta questa esenzione?

L’art. 59-bis e stato inserito dal D.Lgs. 446/1997 in sostituzione della precedente «misura fissa» del soppresso comma 2 dell’art. 59. La ratio e evitare la duplicazione con i tributi propri del trasferimento veicolo (IPT in primis), che gia colpiscono l’operazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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