Art. 11 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario
In vigore dal 01/01/1991
1. Si considerano compresi nell’attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell’art. 12, comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. 2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all’art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. […] (1) 3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all’art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore. Note: (1) Periodo soppresso dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Se i contestatari sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile.“.
In sintesi
L’art. 11 del D.Lgs. 346/1990 è una delle norme più operative del testo unico: detta le presunzioni di appartenenza che servono al fisco per costruire l’attivo ereditario anche quando i beni del defunto non sono perfettamente tracciabili. È la norma che gli eredi e i loro consulenti consultano più spesso quando devono decidere come dichiarare conti cointestati, titoli al portatore o partecipazioni in società con patti di accrescimento.
Titoli indicati nell’ultima dichiarazione dei redditi
La lettera a) del comma 1 stabilisce una presunzione che semplifica enormemente il lavoro dell’amministrazione finanziaria: i titoli di qualsiasi specie il cui reddito risulta nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto si considerano appartenenti all’attivo ereditario. L’unica eccezione è quella dei titoli che ricadono nell’art. 12, comma 1, lett. b) (titoli di Stato e assimilati, non soggetti a imposta).
Esempio pratico: Tizio muore nel 2026; nella sua ultima dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2025 per il 2024) aveva indicato dividendi e cedole su un dossier titoli intestato a sé. Quei titoli si considerano nell’attivo ereditario, salvo che gli eredi dimostrino la loro vendita o trasferimento prima dell’apertura della successione. L’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, ha accesso diretto al cassetto fiscale del defunto e può facilmente incrociare i dati.
Beni mobili e titoli al portatore
La lettera b) include nell’attivo ereditario i beni mobili e i titoli al portatore posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome. La norma copre tipicamente cassette di sicurezza, depositi titoli, libretti al portatore (la cui circolazione è oggi vietata dalla normativa antiriciclaggio per importi rilevanti), oggetti preziosi custoditi presso terzi.
La presunzione opera sul nominativo del rapporto: ciò che risulta a nome del defunto, anche se custodito presso una banca o un fiduciario, entra nell’attivo. Per superarla occorre fornire prova rigorosa della titolarità di terzi (ad esempio mandato fiduciario registrato, fattura di acquisto a nome di altri, attestazione bancaria).
Cointestazioni: la presunzione di quote uguali
Il comma 2 è probabilmente il più applicato della norma. Per i beni cointestati - cassette di sicurezza, conti correnti, libretti, depositi titoli, azioni e altri titoli, crediti da depositi e conti correnti bancari o postali - le quote di ciascun cointestatario si presumono uguali, salvo che dal titolo risultino diversamente determinate.
Caso operativo: Tizio aveva un conto cointestato con la moglie Caia con saldo di 200.000 euro al momento del decesso. In assenza di patto specifico, la quota del defunto presunta è 100.000 euro (50%): è questa che entra nell’attivo ereditario. Se gli eredi sostengono che il conto era alimentato esclusivamente dalla moglie e dunque le spettava per intero, devono provarlo documentalmente (estratti conto, bonifici in entrata, dichiarazione dei redditi della moglie).
La regola vale per qualunque cointestazione: due cointestatari = 50% ciascuno; tre cointestatari = 33,33% ciascuno; e così via. È irrilevante la firma disgiunta o congiunta. Il dato giuridico rilevante è solo la contitolarità formale.
Va segnalato che fino al 1990 vigeva una regola opposta più rigorosa: i beni cointestati tra defunto ed eredi si consideravano integralmente appartenenti al defunto, salvo prova contraria. Quella disposizione, contenuta nel previgente art. 11, è stata soppressa dall’art. 69 della L. 342/2000, che ha allineato la disciplina fiscale al principio civilistico di parità di quote (art. 1298 c.c.).
Partecipazioni sociali con clausole di accrescimento
Il comma 3 affronta un problema classico delle società di persone e delle SRL: le clausole statutarie o parasociali che prevedono, in caso di morte del socio, l'accrescimento automatico a favore dei soci superstiti o un diritto di acquisto a prezzo inferiore al valore fiscale ex art. 16.
La regola è netta: la partecipazione del defunto si considera comunque nell’attivo ereditario, indipendentemente dalle clausole. Vanno poi distinte due ipotesi:
Esempio: Sempronio, socio al 33% di una SRL familiare, muore. Lo statuto prevede che la quota si accresca a favore degli altri due soci (Tizio e Caio, entrambi terzi non eredi) al valore nominale di 10.000 euro, mentre il valore fiscale ex art. 16 è 250.000 euro. La differenza tra il valore fiscale e il prezzo statutario rappresenta un attribuzione liberale: Tizio e Caio pagheranno l’imposta come se avessero ricevuto un legato di 250.000 euro (al netto del prezzo eventualmente versato), con aliquota 8% in quanto terzi.
Pianificazione e accertamento
L’art. 11 è una delle norme più usate dall’Agenzia delle Entrate per rettificare le dichiarazioni di successione. Gli incroci più frequenti sono: confronto con la dichiarazione dei redditi del defunto, esame dei rapporti finanziari risultanti dall'Archivio dei rapporti finanziari (al quale l’AE ha accesso dal 2011), verifica delle clausole statutarie depositate in Camera di Commercio.
Per gli eredi è dunque opportuno: (i) ricostruire i rapporti del defunto consultando l’Archivio rapporti finanziari (accessibile dagli intermediari abilitati o dal patronato/CAF); (ii) dichiarare tutte le cointestazioni indicando la quota presunta del 50% o pro quota; (iii) verificare statuti e patti parasociali delle società partecipate per individuare clausole di accrescimento.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello n. 398 del 1° agosto 2022
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento dei conti correnti cointestati ai fini della dichiarazione di successione, confermando l’operatività della presunzione di quote uguali ex art. 11, comma 2, D.Lgs. 346/1990 e la necessità di prova documentale rigorosa per superarla.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Mio padre aveva un conto cointestato con me, alimentato solo da me. Devo dichiararlo in successione?
Sì, devi dichiararlo, ma la quota presunta del defunto è il 50% (art. 11, comma 2). Per escluderla puoi documentare che gli accrediti provenivano esclusivamente da te, con estratti conto e bonifici. La prova grava sull’erede.
Cassetta di sicurezza intestata al defunto e a un nipote: come si dichiara?
Il contenuto si presume appartenente per quote uguali ai cointestatari (50/50). Va inoltre osservato l’obbligo di apertura in presenza di funzionario dell’Agenzia delle Entrate o di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 346/1990.
I titoli di Stato (BTP, CCT) rientrano nella presunzione della lettera a)?
No. La lettera a) esclude espressamente i titoli rientranti nell’art. 12, comma 1, lett. b), che sono titoli di Stato ed equiparati esenti da imposta di successione.
Quota di SRL con clausola statutaria di accrescimento a favore dei figli del defunto: come si tassa?
Se i beneficiari sono eredi (i figli), il valore della partecipazione si aggiunge alla loro quota ereditaria e si tassa con le aliquote e franchigie della linea retta (4% sopra 1.000.000 di franchigia). La clausola non sottrae la partecipazione dall’attivo.
Come si prova che le quote in un conto cointestato erano diverse dal 50%?
La prova è documentale e rigorosa: estratti conto storici che mostrino l’origine degli accrediti, dichiarazioni dei redditi dei cointestatari, eventuale patto scritto con data certa. Solo così si vince la presunzione del comma 2.