← Torna a Imposta Successioni e Donazioni
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Attivo ereditario

In vigore dal 01/01/1991

1. L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13. 2. Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore […] (1) netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso. 3. Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13. Note: (1) La parola “globale” è stata soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. l), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • L’attivo ereditario è composto da tutti i beni e diritti oggetto della successione, esclusi quelli non soggetti a imposta (artt. 2, 3, 12 e 13).
  • Si presume per legge che denaro, gioielli e mobilia siano presenti nell’attivo per un importo pari al 10% del valore netto imponibile dell’asse ereditario.
  • La presunzione opera anche se questi beni non sono stati dichiarati o sono stati dichiarati per un valore inferiore.
  • L’unica prova contraria ammessa è l’inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 ss. c.p.c. (inventario notarile).
  • Per «mobilia» si intende l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, inclusi i beni culturali non vincolati.
  • Dal 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha soppresso la parola «globale» dal comma 2, allineando il riferimento al solo valore netto imponibile.

L’art. 9 del D.Lgs. 346/1990 definisce il perimetro fiscale dell’eredità: spiega cosa entra nell’attivo ereditario su cui si calcola l’imposta di successione. Apparentemente è una norma definitoria, in realtà contiene una delle regole più insidiose dell’intero testo unico: la presunzione del 10% su denaro, gioielli e mobilia. Saperla maneggiare può fare la differenza tra una dichiarazione regolare e un accertamento.

Cosa costituisce l’attivo ereditario

Il primo comma stabilisce il principio generale: l’attivo è formato da tutti i beni e diritti oggetto della successione. La regola opera per esclusione, rinviando a quattro disposizioni che individuano le componenti escluse:

  • Art. 2: beni esistenti all’estero quando il defunto non era residente in Italia (in tal caso la successione è tassata solo sui beni in Italia);
  • Art. 3: beni esenti da imposta (titoli di Stato, BOT, CCT, BTP, fondi pensione, ecc.);
  • Art. 12: beni non compresi nell’attivo (TFR, indennità da assicurazioni sulla vita, alcune indennità una tantum);
  • Art. 13: beni culturali vincolati prima dell’apertura della successione.

Tutto ciò che non rientra in queste esclusioni concorre a formare la base imponibile lorda, da cui si scomputeranno poi le passività deducibili (artt. 20-24) per arrivare al valore netto su cui calcolare l’imposta.

La presunzione del 10%: come funziona

Il secondo comma introduce una presunzione legale relativa: si considerano comunque compresi nell’attivo ereditario, per un importo pari al 10% del valore netto imponibile, i tre cespiti tradizionalmente difficili da inventariare: denaro contante, gioielli e mobilia.

La ratio è evidente: si tratta di beni mobili facilmente occultabili, sottratti al controllo del fisco e privi di registri pubblici. Il legislatore presume che ogni patrimonio ereditario contenga una quota fisiologica di questi beni e la quantifica forfettariamente nel 10% del netto.

Esempio pratico: Tizio muore lasciando un patrimonio netto imponibile (immobili + conti correnti + titoli, dedotti i debiti) pari a 800.000 euro. Anche se i suoi eredi non dichiarano alcun gioiello o denaro contante, l’imposta sarà calcolata su 880.000 euro (800.000 + 10% = 80.000 di presunzione). La presunzione opera in aggiunta a quanto eventualmente dichiarato, non in sostituzione: se gli eredi indicano 30.000 euro di gioielli, l'80.000 della presunzione si applica comunque salvo prova contraria.

Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha soppresso la parola «globale» dopo «valore», eliminando un’ambiguità: il riferimento è chiaramente al valore netto imponibile dell’asse ereditario, ossia all’attivo al netto delle passività deducibili.

Come vincere la presunzione: l’inventario analitico

La presunzione è vincibile con una sola prova: l'inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile. Si tratta dell’inventario notarile (o effettuato dal cancelliere) con valore probatorio qualificato, che richiede:

  • la descrizione particolareggiata di ogni bene;
  • la stima del valore da parte di periti per oggetti di particolare valore (gioielli, opere d'arte);
  • la presenza degli eredi o di un loro rappresentante;
  • la redazione in forma di atto pubblico.

Una semplice perizia di parte, una stima allegata alla dichiarazione o un elenco redatto privatamente non sono sufficienti. L’inventario deve essere quello regolato dal codice di procedura civile, normalmente effettuato da un notaio nei trenta giorni successivi alla redazione del verbale di consistenza (art. 770 c.p.c.).

Caso pratico: Caia eredita dalla madre un patrimonio di 600.000 euro composto da un immobile e conti correnti. Sa che la madre non possedeva gioielli rilevanti né mobilia di pregio. Se non fa nulla, pagherà sui 660.000 euro (con franchigia 1.000.000 per figlia, in concreto nessuna imposta). Ma se il patrimonio fosse di 1.200.000 euro e Caia volesse contestare i 120.000 di presunzione, dovrebbe far redigere a un notaio l’inventario analitico, sostenendo i relativi costi.

La definizione di «mobilia»

Il terzo comma fornisce una definizione operativa: per mobilia si intende l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni. Vi rientrano arredi, suppellettili, oggetti d'arredamento, biancheria, stoviglie, libri, opere d'arte non vincolate, elettrodomestici. Non vi rientrano invece automobili (che hanno regime proprio), barche, aeromobili, attrezzature professionali (ricadenti negli artt. 14-15).

Una precisazione importante: vi rientrano i beni culturali non sottoposti al vincolo dell’art. 13, ossia opere d'arte, mobili antichi, collezioni che pure avrebbero astrattamente carattere culturale ma sui quali non è stato apposto il vincolo della Soprintendenza prima della morte del de cuius. I beni vincolati ex art. 13, invece, sono fuori dall’attivo ereditario e dunque anche fuori dal calcolo del 10%.

Errori frequenti

Sul punto della presunzione si commettono spesso tre errori. Il primo è dichiarare zero pensando di evitarla: la presunzione opera comunque, indipendentemente dalla dichiarazione. Il secondo è dichiarare il 10% esatto per «mettersi a posto»: in tal caso si paga sulla quota dichiarata, ma se l’Agenzia in fase di controllo presume di più rispetto al valore venale di gioielli e arredi specifici (raro nella pratica), può comunque rettificare. Il terzo è confidare in prove non qualificate (foto, ricevute, fatture di vendita): senza l’inventario notarile la presunzione resta intatta.

Va infine ricordato che la presunzione opera ai soli fini dell'imposta di successione. Non rileva ai fini delle imposte ipotecaria e catastale (che si calcolano sui soli immobili), né ai fini delle quote di divisione civilistica tra eredi.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Testo coordinato D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 - Testo unico

L’Agenzia delle Entrate pubblica il testo coordinato del D.Lgs. 346/1990 con le modifiche del D.Lgs. 139/2024, che dal 1° gennaio 2025 ha soppresso la parola «globale» al comma 2 dell’art. 9, chiarendo che la presunzione del 10% si applica al valore netto imponibile dell’asse ereditario.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

La presunzione del 10% si applica anche se gli eredi dichiarano espressamente che il defunto non aveva gioielli né mobilia di valore?

Sì. La presunzione opera in ogni caso, salvo che gli eredi producano un inventario analitico redatto ai sensi degli artt. 769 ss. c.p.c. da un notaio o dal cancelliere.

Una semplice perizia di un gioielliere è sufficiente a vincere la presunzione?

No. L’art. 9, comma 2, ammette come prova contraria solo l’inventario analitico ex artt. 769 ss. c.p.c., che richiede atto pubblico notarile con descrizione particolareggiata e stima qualificata.

Il 10% si calcola sull’attivo lordo o sul netto imponibile?

Sul valore netto imponibile dell’asse ereditario, cioè sull’attivo dopo aver dedotto le passività ex artt. 20-24 D.Lgs. 346/1990. Dal 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha eliminato la parola «globale» chiarendo definitivamente il punto.

I conti correnti rientrano nella presunzione del 10% in quanto «denaro»?

No. La presunzione riguarda il denaro contante, mentre i conti correnti, libretti di risparmio e analoghi rapporti bancari vanno dichiarati separatamente per il loro saldo alla data di apertura della successione e concorrono a formare la base su cui poi si applica il 10%.

Le opere d'arte rientrano nella mobilia o vanno valutate separatamente?

Le opere d'arte non sottoposte al vincolo culturale dell’art. 13 rientrano nella nozione di mobilia ex art. 9, comma 3, e sono assorbite nella presunzione del 10%. Quelle vincolate ex art. 13 sono invece escluse dall’attivo ereditario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.