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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 10 D.Lgs. 346/1990 – Art. 9 D.P.R. n. 637/1972

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 novembre 2000, n. 342. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Beni alienati negli ultimi sei mesi 1.

Si considerano compresi nell’attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all’art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all’espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l’impresa esercitata dal defunto.

3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l’ammontare: a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell’alienazione, purché indicati nella dichiarazione della successione; b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purché indicati nella dichiarazione della successione; c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l’acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all’acquirente; d) delle somme reinvestite nell’acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all’alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.

4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Imposta Successioni e Donazioni.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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