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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 14 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni immobili e diritti reali immobiliari

In vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti (1); d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione. Note: (1) Le parole “secondo i criteri ivi previsti” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • Per la piena proprietà degli immobili si assume il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.
  • Per la nuda proprietà gravata da diritti reali si calcola la differenza tra valore della piena proprietà e valore del diritto.
  • Usufrutto, uso e abitazione si valutano con il meccanismo dell’art. 17: annualità data dal valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.
  • Per l’enfiteusi il diritto dell’enfiteuta vale il ventuplo del canone annuo o, se maggiore, la differenza tra piena proprietà e somma di affrancazione; il diritto del concedente vale la somma di affrancazione.
  • Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha precisato che il calcolo dei diritti di godimento segue i criteri dell’art. 17.

L’art. 14 del D.Lgs. 346/1990 è la norma cardine per determinare la base imponibile degli immobili nell’imposta di successione. Si applica sia ai fabbricati che ai terreni, sia urbani che extraurbani, e detta criteri specifici a seconda che il bene sia trasferito in piena proprietà, in nuda proprietà o limitatamente a un diritto reale minore. La sua corretta applicazione è il primo passo di ogni dichiarazione di successione che includa beni immobili - cioè quasi tutte.

Il valore venale in comune commercio

La lettera a) del comma 1 stabilisce il principio generale: per la piena proprietà degli immobili la base imponibile è il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Si tratta del prezzo che l’immobile potrebbe spuntare in una libera trattativa di mercato, in quel preciso momento storico, tra venditori e acquirenti informati. Non è dunque rilevante il prezzo storico di acquisto, né il valore contabile, né il prezzo che gli eredi sperano di ottenere in caso di vendita: rileva il valore di mercato corrente.

In pratica, il contribuente indica un valore in dichiarazione e lo argomenta con perizie, listini OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall’Agenzia delle Entrate), comparazioni con immobili analoghi. L’amministrazione finanziaria può rettificare in aumento il valore dichiarato se ritiene che sia inferiore al valore di mercato, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 346/1990.

La «valutazione automatica» catastale

Per i fabbricati ad uso abitativo non lussuosi (categorie A esclusa A/1, A/8, A/9, A/10) e per i terreni non edificabili, opera la cosiddetta valutazione automatica ex art. 34, comma 5: se il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello catastale rivalutato, l’Agenzia delle Entrate non può rettificare. La regola di fatto svuota di rilievo il «valore venale» per la maggior parte degli immobili residenziali. I coefficienti vigenti sono: 100 per fabbricati ordinari (cat. A, C escluse C/1 e C/6), 110 per la prima casa, 50 per uffici e alberghi (cat. A/10, D), 34 per negozi (cat. C/1), 75 per terreni agricoli (reddito dominicale rivalutato del 25%).

Esempio pratico: Tizio eredita un appartamento di categoria A/3 con rendita catastale di 1.200 euro. Il valore catastale ai fini successori è 1.200 × 1,05 (rivalutazione) × 110 = 138.600 euro (se prima casa) o × 100 = 126.000 euro (se non prima casa). Se Tizio dichiara almeno questo importo, l’ufficio non potrà rettificare nemmeno se l’immobile vale 250.000 a mercato.

Nuda proprietà gravata da diritti reali

La lettera b) disciplina l’ipotesi in cui il defunto possedeva la nuda proprietà di un immobile gravato da diritti reali di godimento (di norma usufrutto, uso o abitazione costituiti a favore di terzi). La base imponibile è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore del diritto reale che la grava.

Caso operativo: Caio possiede la nuda proprietà di un appartamento del valore di piena proprietà pari a 200.000 euro; sull’immobile insiste l’usufrutto della madre, settantenne. Il valore dell’usufrutto si calcola con la tabella allegata al D.P.R. 131/1986 (testo unico imposta di registro): per età 70-71 anni il coefficiente è 0,4 (40% della piena proprietà). Dunque l’usufrutto vale 80.000 euro e la nuda proprietà 120.000 euro. È quest'ultimo il valore da dichiarare in successione di Caio.

Usufrutto, uso e abitazione: il rinvio all’art. 17

La lettera c) regola l’ipotesi opposta: il defunto era titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione. In questo caso il diritto passa per legge ai suoi eredi solo se non si tratta di usufrutto vitalizio, che si estingue con la morte del titolare (art. 979 c.c.). Se invece il diritto è a tempo determinato o costituito su persona ancora vivente, va valutato.

Il D.Lgs. 139/2024, modificando la lettera c) dal 1° gennaio 2025, ha precisato che il valore si determina a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari al valore della piena proprietà moltiplicato per il saggio legale di interesse «secondo i criteri ivi previsti». Il riferimento all’art. 17 chiude un’incertezza interpretativa: si applica il prospetto dei coefficienti contenuto nello stesso D.Lgs. 346/1990 (e non quelli del registro come in passato), aggiornato annualmente dal Ministero dell’economia in base al saggio legale di interesse.

Il meccanismo è il seguente: si moltiplica il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse (oggi 2,5% per effetto dell’art. 17, comma 1-ter, che fissa un floor minimo), ottenendo l’annualità; questa si moltiplica per il coefficiente tabellare in base all’età dell’usufruttuario (più anziano è, minore è il coefficiente, perché la vita residua attesa è inferiore).

Enfiteusi

La lettera d) disciplina l'enfiteusi, istituto oggi residuale ma ancora presente in molte aree agricole. Per il diritto dell’enfiteuta si assume:

  • il ventuplo del canone annuo (cioè 20 volte il canone), oppure
  • se maggiore, la differenza tra valore della piena proprietà e somma dovuta per l'affrancazione (cioè il prezzo per riscattare l’enfiteusi e diventare pieno proprietario ai sensi della L. 607/1966).

Per il diritto del concedente (nudo proprietario gravato dall’enfiteusi) si assume invece la somma dovuta per l’affrancazione. Le due valutazioni sono complementari: la somma del diritto enfiteutico e di quello concedente non può superare il valore della piena proprietà.

Errori frequenti

Gli errori tipici sull’art. 14 riguardano: (i) confondere valore catastale e valore venale - per molti immobili la dichiarazione del catastale è sufficiente a chiudere il discorso, ma per terreni edificabili, uffici di categoria A/1, alberghi e immobili di lusso resta la regola del valore venale; (ii) calcolare l’usufrutto del defunto pensando di doverlo includere nell’attivo - se è vitalizio, si estingue con la morte e nulla va dichiarato (può però rilevare per la liberazione della nuda proprietà di terzi: il loro patrimonio si consolida automaticamente, senza imposta di successione); (iii) per la nuda proprietà ereditata, dimenticare di applicare il coefficiente di età dell’usufruttuario vivente, che riduce sensibilmente il valore da dichiarare.

Va infine ricordato che, oltre all’imposta di successione, sui beni immobili gravano anche le imposte ipotecaria (2% del valore) e catastale (1%), oppure 200 euro ciascuna per la prima casa dell’erede. Sono imposte autonome che si liquidano contestualmente all’imposta di successione ma rispondono a regole diverse.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello n. 5 del 5 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità della valutazione automatica dell’art. 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990 ai trasferimenti mortis causa di immobili, chiarendo l’interazione con il valore venale ex art. 14 nella determinazione della base imponibile.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Posso dichiarare il valore catastale invece del valore di mercato dell’immobile?

Sì, per i fabbricati abitativi non di lusso (categorie A escluse A/1, A/8, A/9 e A/10) e i terreni non edificabili, ai sensi dell’art. 34, comma 5, l’amministrazione non può rettificare se la dichiarazione non è inferiore al valore catastale rivalutato. Per ville, immobili di lusso, terreni edificabili e immobili produttivi vale invece il valore venale.

L’usufrutto di mia madre, defunta, sulla casa di famiglia va dichiarato in successione?

No, se è usufrutto vitalizio si estingue con la morte (art. 979 c.c.) e la nuda proprietà si consolida automaticamente nel nudo proprietario senza alcuna nuova attribuzione tassabile come successione.

Come si calcola il valore della nuda proprietà?

Si parte dal valore della piena proprietà e si sottrae il valore dell’usufrutto. Quest'ultimo si calcola applicando alla piena proprietà il coefficiente tabellare in base all’età dell’usufruttuario al momento dell’apertura della successione.

Quali sono i moltiplicatori catastali correnti per la successione?

110 per la prima casa, 100 per fabbricati abitativi ordinari (categoria A escluse A/10, e categoria C escluse C/1 e C/6), 50 per uffici e alberghi (categorie A/10 e D), 34 per negozi (C/1), 75 per terreni agricoli (reddito dominicale rivalutato del 25%).

Per l’enfiteusi qual è il valore da dichiarare?

Per il diritto dell’enfiteuta si assume il valore maggiore tra il ventuplo del canone annuo e la differenza tra piena proprietà e somma di affrancazione. Per il diritto del concedente vale la somma di affrancazione, calcolata secondo i criteri della L. 607/1966.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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