Art. 26 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Detrazione di altre imposte
In vigore dal 01/01/1991
1. Dall’imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono: a) […] (1); b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali. Note: (1) Lettera soppressa dall’art. 11, lett. a), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. Testo precedente: “l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell’apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile stesso;“. CAPO IV – Liquidazione e accertamento dell’imposta
In sintesi
L’art. 26 del D.Lgs. 346/1990 costituisce il cardine della disciplina italiana di contrasto alla doppia imposizione internazionale in materia di successioni. La norma consente di sottrarre dall’imposta italiana l’imposta analoga eventualmente versata in uno Stato estero in relazione a beni del defunto ivi esistenti, riconoscendo così un credito d'imposta unilaterale che opera anche in assenza di trattati bilaterali.
La rilevanza pratica della disposizione è in costante crescita: le successioni transnazionali sono ormai frequenti nella società globalizzata, sia per la presenza di patrimoni immobiliari e finanziari all’estero, sia per la circolazione delle persone fisiche tra Stati. L’assenza di una direttiva UE che armonizzi le imposte di successione rende il credito unilaterale dell’art. 26 lo strumento principale di tutela del contribuente.
Il meccanismo del credito d'imposta unilaterale
La lettera b) del comma 1 stabilisce che dall’imposta italiana di successione si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato. Tre requisiti cumulativi:
Il limite quantitativo è importante: la detrazione opera fino a concorrenza della parte dell’imposta italiana proporzionale al valore dei beni esteri. Non si può quindi ottenere un credito superiore all’imposta italiana che si pagherebbe sui medesimi beni. È il meccanismo classico del foreign tax credit con plafond per Paese, comune ai sistemi tributari internazionali.
Esempio operativo
Tizio, residente in Italia, muore lasciando alla figlia Caia un patrimonio di 2.000.000 di euro così composto: 1.500.000 euro di beni in Italia e 500.000 euro di un immobile in Francia. La successione è tassata in Italia su tutto il patrimonio mondiale (criterio della residenza del de cuius). Sul patrimonio totale 2 milioni: applicata la franchigia di 1 milione per il figlio, base imponibile 1 milione, imposta italiana 4% = 40.000 euro. La Francia, in cui l’immobile è situato, applica la propria imposta successoria sull’immobile: ipotizziamo 60.000 euro.
Calcolo del credito ex art. 26: parte dell’imposta italiana proporzionale al valore dei beni esteri = 40.000 × 500.000 / 2.000.000 = 10.000 euro. Caia può detrarre dall’imposta italiana solo 10.000 euro (il limite), non i 60.000 effettivamente pagati in Francia. L’eccedenza di 50.000 euro non è recuperabile. L’imposta italiana netta da versare è 40.000, 10.000 = 30.000 euro.
Le sette convenzioni bilaterali italiane
L’Italia ha stipulato sette convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sulle successioni, sul modello OCSE, con: Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia. Le convenzioni prevalgono sulla norma interna e disciplinano criteri di collegamento (residenza, situs del bene, nazionalità) per ripartire la potestà impositiva tra i due Stati. La clausola finale dell’art. 26 («salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali») richiama proprio il principio di prevalenza.
L’abrogata detrazione INVIM
La originaria lettera a) prevedeva la detrazione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM) liquidata in dipendenza dell’apertura della successione. La disposizione è stata soppressa dall’art. 11, lett. a) del DL 28 marzo 1997 n. 79, conv. L. 28 maggio 1997 n. 140, in coerenza con la progressiva abolizione dell’INVIM.
Profili operativi
Per beneficiare del credito ex art. 26 occorre allegare alla dichiarazione di successione (o produrre in sede di controllo dell’autoliquidazione ex art. 33 TUS post-riforma 2024) la documentazione probatoria dell’imposta estera pagata: copia autentica dell’atto di liquidazione estero, quietanze di pagamento, eventuale traduzione asseverata e legalizzazione (o apostille). L’Agenzia delle Entrate esercita un controllo puntuale sull’effettività del pagamento estero e sulla riferibilità dei beni allo Stato estero. Suggerimento operativo: nelle successioni con beni in Paesi privi di convenzione (la maggioranza dei casi) attivare immediatamente la liquidazione estera per non incorrere nel decorso del termine di autoliquidazione italiana (12 mesi + 90 giorni).
Errori frequenti
Tre errori ricorrenti. Primo: chiedere la detrazione integrale dell’imposta estera, ignorando il plafond proporzionale; la rettifica in autoliquidazione è automatica. Secondo: applicare il credito unilaterale dell’art. 26 anche quando esiste una convenzione bilaterale; va invece privilegiata la disciplina convenzionale, che prevede criteri di collegamento autonomi. Terzo: non considerare le imposte estere su beni esistenti in Italia, che non danno diritto al credito ex art. 26 (l’imposta estera sarebbe in tal caso anomala e dovrebbe essere recuperata dal contribuente nel sistema di quello Stato).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024: indicazioni sull’applicazione del credito d'imposta per imposte pagate all’estero in regime di autoliquidazione, sull’individuazione della base imponibile e sui documenti da produrre per il riconoscimento del credito ex art. 26.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Cosa prevede l’art. 26 del TUS in caso di imposte pagate all’estero?
Dall’imposta italiana di successione si detraggono le imposte pagate ad uno Stato estero in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte di imposta italiana proporzionale al valore di tali beni. È un credito d'imposta unilaterale per evitare la doppia imposizione internazionale.
Posso detrarre l’intera imposta pagata all’estero?
No. La detrazione è limitata alla quota di imposta italiana proporzionale al valore dei beni esteri. Se l’imposta estera è superiore, l’eccedenza non è recuperabile. Il meccanismo è quello classico del foreign tax credit con plafond, comune ai sistemi tributari internazionali.
Con quali Paesi l’Italia ha convenzioni contro la doppia imposizione sulle successioni?
Sette Paesi: Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia. Le convenzioni prevalgono sulla norma interna e disciplinano criteri di collegamento per ripartire la potestà impositiva. In assenza di convenzione si applica direttamente il credito unilaterale dell’art. 26.
La lettera a) dell’art. 26 è ancora applicabile?
No. La lettera a), che prevedeva la detrazione dell’INVIM liquidata in dipendenza dell’apertura della successione, è stata soppressa dall’art. 11, lett. a) del DL 28 marzo 1997 n. 79, convertito con L. 28 maggio 1997 n. 140, in coerenza con la progressiva abolizione dell’INVIM.
Quali documenti servono per provare l’imposta estera ai fini del credito?
Copia autentica dell’atto di liquidazione estero, quietanze di pagamento dell’imposta estera, eventuale traduzione asseverata e legalizzazione (o apostille). La documentazione va allegata alla dichiarazione di successione o prodotta in sede di controllo dell’autoliquidazione ex art. 33 TUS.