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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dimostrazione dei debiti

In vigore dal 01/01/1991

1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all’esercizio di imprese; b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari; c) di attestazione rilasciata dall’amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni; d) di attestazione rilasciata dal competente ispettorato (1) del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2. La deduzione dei debiti verso banche e altri intermediari finanziari (2), anche se risultanti nei modi indicati nel comma 1, è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall’ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario (3); per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l’integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all’apertura della successione o, se precedente, dall’ultimo saldo attivo. 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (4), sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell’art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell’ente. Le firme devono essere autenticate. 4. L’esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo. Note: (1) Le parole “dal competente ispettorato” sono state sostituite alle precedenti “dall’ispettorato provinciale” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “banche e altri intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “aziende o istituti di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario” sono state sostituite alle precedenti “altre ripartizioni territoriali dell’azienda o istituto di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “con decreto del Ministro delle finanze” dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione di documenti tassativamente elencati: titolo o provvedimento ex art. 21 in originale o copia autentica, estratti notarili di scritture contabili, attestazioni di pubbliche amministrazioni, certificati dell’ispettorato del lavoro (comma 1).
  • Per i debiti verso banche e altri intermediari finanziari serve un certificato rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, controfirmato da capo servizio o contabile, con dettaglio di tutti i rapporti del defunto e svolgimento integrale del conto da 12 mesi prima del decesso (comma 2).
  • Se la sussistenza del debito non risulta dai documenti precedenti, è ammessa attestazione conforme al modello dell’AE (MOD. 237 per dichiarazione di sussistenza di debito), sottoscritta dal dichiarante e dal creditore con firme autenticate (comma 3).
  • I debiti non indicati in dichiarazione possono essere dimostrati entro tre anni dal decesso, prorogati a sei mesi dalla definitività di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi (comma 4).
  • La riforma D.Lgs. 139/2024 ha aggiornato i riferimenti istituzionali (Agenzia delle Entrate, intermediari finanziari).

L’art. 23 del D.Lgs. 346/1990 disciplina l’aspetto probatorio della deduzione dei debiti del defunto: stabilisce quali documenti il dichiarante deve produrre per giustificare ogni passività indicata nel quadro ED della dichiarazione di successione. La norma costituisce il completamento operativo dei requisiti sostanziali fissati dagli artt. 20-22 e detta il regime documentale rigoroso che presidia la deduzione.

L’onere della prova grava integralmente sul contribuente: la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di imposta di successione, spetta agli eredi dimostrare l’esistenza, l’ammontare e la riferibilità al de cuius di ciascuna passività portata in deduzione (orientamento consolidato sull’art. 23 TUS).

Comma 1: la documentazione di base

Per le diverse tipologie di debito sono richiesti documenti specifici, tutti rigorosamente in originale o copia autentica:

  • Titolo o provvedimento ex art. 21, comma 1: atto scritto di data certa o provvedimento giurisdizionale definitivo. Esempio: copia autentica del contratto di mutuo registrato, della scrittura privata autenticata, della sentenza passata in giudicato.
  • Lett. a), Debiti d'impresa: estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto. Il notaio certifica l’esistenza dell’iscrizione contabile alla data del decesso.
  • Lett. b), Debiti cambiari: estratto notarile delle scritture obbligatorie del trattario o del prenditore (utile per i privati non obbligati alle scritture).
  • Lett. c), Debiti verso pubbliche amministrazioni: attestazione rilasciata dall’amministrazione creditrice o copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione.
  • Lett. d), Debiti verso lavoratori dipendenti: attestazione rilasciata dal competente ispettorato del lavoro. La riforma 2024 ha sostituito le parole «dall’ispettorato provinciale» con «dal competente ispettorato», allineandosi all’attuale assetto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Comma 2: il certificato bancario, perno della prova

Per i debiti verso banche e altri intermediari finanziari il legislatore ha costruito uno strumento probatorio altamente formalizzato: il certificato bancario. Va richiesto per iscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione; la banca deve rilasciarlo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto.

Il certificato deve contenere informazioni puntuali e complete:

  • esistenza totale o parziale di ciascun debito;
  • specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, riporti e garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione;
  • presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali della banca o dell’intermediario;
  • per i saldi passivi dei c/c: integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore al decesso o, se precedente, dall’ultimo saldo attivo.

La riforma D.Lgs. 139/2024 ha aggiornato la terminologia («banche e altri intermediari finanziari» al posto di «aziende o istituti di credito»; «ripartizioni territoriali» al posto di «altre ripartizioni territoriali»). La sostanza rimane: il certificato è il documento principe per la prova dei debiti bancari e dei saldi passivi e va richiesto subito dopo il decesso, perché il termine di 30 giorni è essenziale per non ritardare la presentazione della dichiarazione.

Comma 3: l’attestazione MOD. 237

Se nessuno dei documenti precedenti è disponibile, la sussistenza del debito può essere provata mediante attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MOD. 237, ex dichiarazione di sussistenza di debito). La riforma 2024 ha sostituito il riferimento al «decreto del Ministro delle finanze» con quello al provvedimento del direttore AE, in coerenza con l’attuale assetto.

L’attestazione richiede tre sottoscrizioni con firma autenticata:

  • uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione (erede o legatario);
  • i creditori del defunto (tranne che per i debiti verso dipendenti, in considerazione dell’oggettività dell’ispettorato);
  • per le passività ex art. 16, comma 1, lett. b), partecipazioni in società, il legale rappresentante della società o dell’ente.

L’autenticazione delle firme garantisce la genuinità del documento e l’identificazione dei firmatari, prevenendo dichiarazioni false rilasciate ex post.

Comma 4: l’integrazione tardiva

L’art. 23 prevede una significativa tutela del contribuente: i debiti non indicati nella dichiarazione di successione originaria possono essere dimostrati, con le stesse modalità dei commi 1-3, entro tre anni dalla data di apertura della successione. Il termine è prorogato fino a sei mesi dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo, per i debiti accertati con sentenza o atto della PA.

Esempio: Tizio muore il 1° marzo 2025. Nel 2027 una sentenza condanna gli eredi al pagamento di un debito commerciale di 15.000 euro non considerato nella dichiarazione originaria, presupposto sorto in vita del defunto. Gli eredi hanno sei mesi dalla definitività della sentenza per integrare la dichiarazione di successione e ottenere la deduzione, anche se sono passati più di tre anni dal decesso.

Profili pratici

Tre regole d'oro operative. Primo: richiedere subito il certificato bancario ex comma 2, perché senza di esso i debiti bancari non sono deducibili e i 30 giorni di legge sono spesso il collo di bottiglia della pratica. Secondo: conservare con cura le quietanze e i pagamenti effettuati dagli eredi dopo il decesso a pubbliche amministrazioni: equivalgono ad attestazione (lett. c). Terzo: presidiare il termine triennale del comma 4 per le passività emerse dopo la presentazione: oltre tre anni la deduzione è preclusa salvo la proroga semestrale dalla definitività di atti giurisdizionali o amministrativi.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025

Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024: aggiornamento dei riferimenti istituzionali nell’art. 23 (Agenzia delle Entrate, banche e altri intermediari finanziari, ispettorato del lavoro) e indicazioni operative sul nuovo regime di autoliquidazione anche con riguardo alla dimostrazione delle passività deducibili.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Quali documenti servono per dedurre un debito del defunto?

Dipende dalla tipologia: per i debiti generali serve l’atto scritto di data certa o il provvedimento giurisdizionale in originale o copia autentica (comma 1); per i debiti d'impresa l’estratto notarile delle scritture contabili (lett. a); per i debiti verso PA l’attestazione dell’amministrazione (lett. c); per i debiti verso dipendenti l’attestazione dell’ispettorato del lavoro (lett. d); per i debiti bancari il certificato della banca ex comma 2.

Cos'è il certificato bancario ex art. 23, comma 2 e cosa deve contenere?

È il documento principe per provare i debiti verso banche e intermediari finanziari. Deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta scritta, controfirmato dal capo del servizio o dal contabile, e attestare: esistenza dei debiti, tutti gli altri rapporti del defunto con l’istituto, presso tutte le sedi/filiali, e per i conti correnti l’integrale svolgimento dal 12° mese anteriore al decesso (o dall’ultimo saldo attivo se precedente).

Cos'è il MOD. 237 e quando si usa?

È il modello di «dichiarazione di sussistenza di debito» approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si usa quando il debito non risulta dai documenti dei commi 1 e 2. Richiede firme autenticate del dichiarante, del creditore (tranne per dipendenti) e, per le passività ex art. 16 comma 1 lett. b, del legale rappresentante della società.

Posso dedurre un debito emerso dopo la dichiarazione di successione?

Sì, entro tre anni dalla data di apertura della successione (comma 4), integrando la dichiarazione con i documenti previsti dai commi 1-3. Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali o amministrativi il termine è prorogato fino a sei mesi dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

L’AE può rigettare una passività se manca un solo documento?

Sì. La giurisprudenza tributaria è costante: l’onere della prova grava interamente sul contribuente e la deduzione è subordinata alla produzione dei documenti tassativamente previsti dall’art. 23. La carenza documentale comporta la rettifica della dichiarazione e la liquidazione di una maggiore imposta, salvo possibilità di integrazione tempestiva entro i termini del comma 4.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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