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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 54 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Determinazione della sanzione amministrativa

In vigore dal 01/01/1991

1. Nella determinazione della sanzione commisurata all’imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. Note: (1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. uu), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Determinazione della sanzione pecuniaria”. TITOLO III – Applicazione dell’imposta alle donazioni

In sintesi

  • L’art. 54 stabilisce il criterio di base per quantificare la sanzione amministrativa proporzionale prevista dagli artt. 50, 51 e 53 del Testo Unico: si commisura all’imposta «netta».
  • L’imposta o la maggiore imposta su cui calcolare la sanzione va assunta al netto delle riduzioni (art. 25) e delle detrazioni (art. 26).
  • L’art. 25 prevede riduzioni d'imposta per fattispecie particolari: trasferimenti tra parenti entro determinate condizioni, beni culturali, fondi rustici, immobili di interesse storico-artistico.
  • L’art. 26 disciplina la detrazione delle imposte pagate all’estero per la stessa successione/donazione e di altri tributi a credito.
  • La modifica della rubrica («Determinazione della sanzione amministrativa» in luogo di «pecuniaria») operata dal D.Lgs. 139/2024 è puramente terminologica e segue l’evoluzione del lessico sanzionatorio post D.Lgs. 472/1997.
  • Operativamente: prima si calcola l’imposta lorda, poi si applicano riduzioni e detrazioni, infine sulla risultante netta si commisura la percentuale sanzionatoria (es. 80% o 120%).

L’art. 54 del D.Lgs. 346/1990 è una norma breve ma operativamente cruciale: stabilisce come si calcola la base imponibile della sanzione amministrativa proporzionale prevista dai precedenti artt. 50 (omessa dichiarazione), 51 (infedele dichiarazione) e 53 (altre violazioni). La regola è semplice: la sanzione si commisura all’imposta o alla maggiore imposta dovuta al netto delle riduzioni dell’art. 25 e delle detrazioni dell’art. 26. È quel «netto» che fa spesso la differenza, sul piano pratico, fra una sanzione molto elevata e una meno gravosa.

La rubrica della disposizione è stata aggiornata dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139: il riferimento alla «sanzione pecuniaria» è stato sostituito con «sanzione amministrativa», allineando il lessico del 1990 alla terminologia introdotta dal D.Lgs. 472/1997 (riforma generale delle sanzioni tributarie non penali). La modifica è formale e non incide sull’ambito applicativo della norma.

Le riduzioni d'imposta dell’art. 25

L’art. 25 D.Lgs. 346/1990 contempla diverse riduzioni dell’imposta di successione, applicabili in presenza di specifici presupposti. Tra le principali: (a) trasferimenti tra genitori e figli di immobili non di lusso o di aziende, con percentuali di riduzione che variano in funzione del rapporto e dell’oggetto; (b) trasferimenti di beni culturali vincolati ex D.Lgs. 42/2004, con riduzione del 50%; (c) trasferimenti di fondi rustici condotti direttamente dall’erede ai sensi della L. 153/1975; (d) trasferimenti di immobili di interesse storico-artistico, con franchigie e riduzioni dedicate.

Queste riduzioni operano sull’imposta lorda, abbattendola. Quando l’amministrazione contesta una violazione (omessa o infedele dichiarazione), la sanzione del 120% o dell'80% va calcolata sulla differenza fra l’imposta dovuta già scontata di tali riduzioni e quella eventualmente versata. Conseguenza: per il contribuente è importante verificare in dichiarazione che tutte le riduzioni spettanti siano state correttamente indicate, anche perché il loro mancato riconoscimento si riflette sull’ammontare della sanzione.

Le detrazioni dell’art. 26

L’art. 26 D.Lgs. 346/1990 disciplina la detrazione dall’imposta italiana delle imposte pagate all’estero sulla stessa successione (o donazione), in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell’imposta italiana proporzionale al valore di tali beni. È la regola classica di tax credit estero, prevista per evitare la doppia imposizione internazionale.

La detrazione opera fino a concorrenza: se l’imposta estera è superiore a quella italiana sui beni esteri, la detrazione si ferma all’imposta italiana proporzionalmente dovuta. Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (in materia di successioni: con Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Israele, Svezia, Danimarca, Grecia) prevalgono sulla disciplina interna ex art. 117 Cost.

L’imposta netta come parametro sanzionatorio

Il meccanismo si può sintetizzare in tre passaggi: (1) determinazione dell’imposta lorda (aliquote dell’art. 56 sulle donazioni o dell’art. 7 sulle successioni applicate al valore tassabile); (2) applicazione delle riduzioni ex art. 25; (3) applicazione delle detrazioni ex art. 26. Sulla risultante netta si calcola la sanzione proporzionale prevista dagli artt. 50, 51 o 53.

Esempio: la successione di Tizio comprende un’azienda agricola condotta dal figlio Caio (riduzione 40% ex art. 25). Imposta lorda calcolata: €30.000. Imposta netta dopo riduzione: €18.000. Caio omette di presentare la dichiarazione. Sanzione ex art. 50: 120% di €18.000 (non di €30.000) = €21.600. Il risparmio derivante dalla riduzione si trasmette anche alla sanzione, abbattendola in misura corrispondente.

Coordinamento con il favor rei

L’art. 54 deve essere letto in combinato con l’art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997 (favor rei): se la legge posteriore prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole, questo si applica anche ai procedimenti in corso, salvo definitività dell’atto. La riforma del D.Lgs. 87/2024 (sanzioni dal 1° settembre 2024) ha reso più favorevole il trattamento per le violazioni post-2024, e la regola della commisurazione al netto rimane invariata.

Esempi pratici di calcolo

Caso 1, Trasferimento di azienda con riduzione. Sempronia eredita dal padre una piccola azienda commerciale del valore di €600.000. Aliquota 4% sulla quota eccedente la franchigia: ipotizziamo imposta lorda €4.000. Riduzione ex art. 25, comma 4, per trasferimento azienda al figlio: 40% = €1.600. Imposta netta: €2.400. Se Sempronia omette la dichiarazione, sanzione ex art. 50 (post 1.9.2024): 120% × €2.400 = €2.880, non 120% × €4.000.

Caso 2, Successione con immobili all’estero. Filano eredita beni in Italia (€500.000) e un’immobile in Francia (€200.000). Imposta italiana lorda: €5.000 (di cui €1.500 proporzionalmente sui beni francesi). Imposta francese pagata in Francia: €2.000. Detrazione ex art. 26: fino a concorrenza dei €1.500. Imposta italiana netta: €5.000 − €1.500 = €3.500. Se Filano sottostima i beni in dichiarazione e l’Agenzia rettifica producendo una maggiore imposta di €1.000 netta, la sanzione ex art. 51 (80% post-1.9.2024) si calcola su €1.000 = €800.

Errori frequenti

Le patologie ricorrenti nella pratica: (i) calcolare la sanzione sull’imposta lorda anziché netta, gonfiando l’importo dovuto; (ii) dimenticare di applicare la detrazione ex art. 26 quando la successione presenta cespiti esteri, con il duplice effetto di pagare di più sia in imposta che in sanzione; (iii) non considerare che le riduzioni ex art. 25 spettano solo se i presupposti sono rispettati per i 5 anni successivi alla successione (decadenza ex art. 13, commi 4-5), il che può portare a un ricalcolo a posteriori con effetto anche sulla base sanzionatoria; (iv) confondere riduzioni (art. 25) e franchigie (artt. 7 e 56): le prime abbattono l’imposta lorda, le seconde escludono una soglia dal valore tassabile, e operano in momenti diversi del calcolo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16.04.2025

Illustra le novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di successioni e donazioni e fornisce le coordinate sistematiche per il coordinamento con la riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024. Il documento richiama anche la regola dell’imposta netta come base di commisurazione delle sanzioni proporzionali, in continuità con la prassi pregressa.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Su quale importo si calcola la sanzione amministrativa in materia di successioni?

Sull’imposta o maggiore imposta dovuta «al netto», cioè dopo aver applicato le riduzioni dell’art. 25 D.Lgs. 346/1990 (es. trasferimenti tra parenti, beni culturali, fondi rustici) e le detrazioni dell’art. 26 (imposte pagate all’estero sulla stessa successione/donazione). Sulla risultante netta si applica la percentuale sanzionatoria propria della violazione (es. 80% o 120% dopo il D.Lgs. 87/2024).

Perché la rubrica è stata cambiata in «sanzione amministrativa»?

È una modifica formale operata dal D.Lgs. 139/2024 (in vigore dall'1.1.2025) per allineare il testo del 1990 alla terminologia introdotta dal D.Lgs. 472/1997, che ha riformato il sistema delle sanzioni tributarie non penali sostituendo «pecuniaria» con «amministrativa». Non muta l’ambito applicativo né il calcolo della sanzione.

La riduzione dell’art. 25 si riflette anche sulla sanzione?

Sì. Le riduzioni dell’art. 25 abbattono l’imposta lorda, e la sanzione si calcola sull’imposta netta. Quindi un risparmio sull’imposta si trasferisce automaticamente sulla sanzione. Attenzione però: se i presupposti della riduzione vengono meno entro 5 anni (es. cessazione conduzione fondo rustico, alienazione bene culturale), il ricalcolo dell’imposta lorda comporta anche un aumento della sanzione corrispondente.

Posso detrarre dall’imposta italiana le tasse pagate all’estero?

Sì, l’art. 26 D.Lgs. 346/1990 consente di detrarre dall’imposta italiana l’imposta pagata all’estero per la stessa successione/donazione, fino a concorrenza della parte di imposta italiana proporzionalmente riferibile ai beni esteri. Le convenzioni contro le doppie imposizioni (es. Italia-USA, Italia-Francia, Italia-Regno Unito in materia di successioni) prevalgono sulla disciplina interna se più favorevoli al contribuente.

La franchigia di €1.000.000 incide sul calcolo della sanzione?

Indirettamente sì, perché la franchigia (artt. 7 e 56) riduce il valore tassabile e quindi l’imposta lorda. La sanzione, calcolata sull’imposta netta (lorda meno riduzioni e detrazioni), beneficia automaticamente della riduzione del tributo base. Se la franchigia copre integralmente l’asse ricevuto e l’imposta è zero, la sanzione proporzionale non scatta: si applicano semmai le sanzioni in misura fissa previste dai commi finali degli artt. 50 e 51.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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