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Art. 52 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Omissione e tardività del pagamento
Articolo abrogato. Riportato per documentazione storica.
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. h), DLgs. 18.12.1997 n. 473, pubblicato in G.U. 8.1.1998 n. 5. Testo precedente: “Art. 52 (Omissione e tardività del pagamento). – 1. Se l’imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’importo non pagato o pagato in ritardo. La stessa sanzione si applica per l’omesso o incompleto pagamento dell’imposta liquidata dal dichiarante. 2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.“.
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