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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata su una norma del testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni. La censura non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La disposizione riguardava la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche del 2000. Un giudice tributario ne aveva dubitato la legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo anteriore alle modifiche dell’art. 69 della legge n. 342 del 2000), sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.
Il principio
La manifesta inammissibilità segnala un vizio evidente nel modo in cui la questione è stata posta (ad esempio difetti di motivazione o di rilevanza), che impedisce alla Corte di esaminarne il merito.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?
La manifesta inammissibilità è dichiarata con ordinanza quando il vizio processuale è particolarmente evidente, senza necessità di una più ampia trattazione.
La norma sull’imposta di successione è stata dichiarata incostituzionale?
No. La Corte non ha esaminato il merito: la disposizione non è stata annullata.
Quali principi erano stati invocati?
Gli artt. 3 e 53 della Costituzione, cioè uguaglianza e capacità contributiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro di uguaglianza nella questione poi ritenuta inammissibile.
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva richiamato per la disciplina dell’imposta.
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