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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerose disposizioni di un disegno di legge regionale. Il giudizio si chiude senza una decisione sul merito.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana — figura allora competente a impugnare le leggi regionali siciliane prima della loro promulgazione — aveva contestato molte disposizioni del disegno di legge di stabilità regionale per il 2013. Nel frattempo erano venute meno le condizioni per la prosecuzione del giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato un ampio elenco di articoli del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale», su ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe.
Il principio
L’improcedibilità del ricorso in via principale chiude il giudizio per il venir meno dell’interesse o dei presupposti processuali, senza che la Corte si pronunci sulla legittimità delle disposizioni impugnate.
Domande e risposte
Chi era il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?
Era l’organo statale che, secondo lo Statuto siciliano allora vigente, poteva impugnare le leggi regionali prima della promulgazione; tale meccanismo è stato successivamente superato.
Che cosa significa «improcedibile»?
Che il ricorso non può proseguire per ragioni processuali: la Corte non esamina il merito e non annulla le norme.
Le disposizioni del disegno di legge regionale restano valide?
Sì, per quanto riguarda questo giudizio: non vi è stata alcuna dichiarazione di illegittimità.
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