Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi relativi alle questioni sollevate su alcune disposizioni della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Si tratta di una chiusura processuale, senza decisione sul merito delle norme.
Di cosa si tratta
Erano stati promossi giudizi di legittimità costituzionale su più commi dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nel corso del giudizio sono venute meno le condizioni per la prosecuzione, conducendo all’estinzione.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguardava l’art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La Corte, riuniti i giudizi, ha definito le cause con un’ordinanza.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi.
Il principio
L’estinzione del processo costituzionale chiude il giudizio per ragioni procedurali (ad esempio rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse) senza che la Corte si pronunci sulla legittimità delle norme impugnate.
Domande e risposte
Che cosa vuol dire «estinti i processi»?
Che i giudizi si sono chiusi per cause processuali, senza una decisione sul merito delle disposizioni impugnate.
Le norme della legge di stabilità sono state annullate?
No. L’estinzione non comporta alcuna dichiarazione di illegittimità: le disposizioni restano in vigore.
Perché i giudizi sono stati riuniti?
Perché vertevano sulle stesse disposizioni, e la riunione consente una trattazione unitaria e una decisione coerente.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.